Attualità
Mutui: ok al Fondo di solidarietà.
In Gazzetta le regole definitive
Per fruire del beneficio è necessario, tra l’altro, che il reddito complessivo familiare non superi i 30mila euro
Rate del mutuo prima casa non pagate? Il Fondo, forte di una dote di 20 milioni di euro – suddivisi equamente per gli anni 2008 e 2009 – rimborserà alle banche i versamenti sospesi, a condizione che il titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e sia proprietario dell’immobile, “non di lusso”, per l’acquisto del quale è stato chiesto il finanziamento e, ancora, il mutuo erogato non superi i 250mila euro. Questi i requisiti soggettivi fissati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n, 192 del 18 agosto.

Tutto ciò naturalmente non basta a far scattare l’agevolazione. È necessario, infatti, che nella vita dell’eventuale beneficiario succeda un qualcosa di eccezionale e imprevedibile. Un evento tale da modificare in negativo la situazione economica e impedire l’assolvimento degli impegni presi con l’istituto di credito concedente il mutuo, come può essere la perdita del posto di lavoro, la morte o l’insorgenza di evidenti condizioni che non consentano l’autosufficienza di uno dei componenti produttivi di reddito del nucleo familiare.

Precisamente, i presupposti oggettivi sono:
  1. perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi
  2. decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente
  3. spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro
  4. spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro
  5. aumento della rata del mutuo a tasso variabile – di almeno il 25% in caso di pagamenti semestrali, del 20% nell’ipotesi di rate mensili.

In presenza dei descritti requisiti, l’aspirante beneficiario deve presentare alla banca concedente una domanda di sospensione, utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro, indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire dell’interruzione.
La richiesta deve contenere, oltre alla certificazione Isee rilasciata da un soggetto abilitato, la dimostrazione del fatto che inibisce il versamento delle rate.
Mentire non conviene, in quanto la scoperta di dichiarazioni false comporta la revoca dell’agevolazione, il rimborso della somma che il Fondo ha trasferito alla banca, rivalutata secondo gli indici Istat di inflazione in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” e aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

I tempi
Acquisita la documentazione, la banca ha 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di solidarietà (soggetto con personalità giuridica gestito da una società a capitale interamente pubblico), indicando i costi dell’operazione.
Il Fondo esamina il caso e fornisce l’eventuale nullaosta all’istituto di credito entro 15 giorni.
Quest’ultimo ha tempo 5 giorni per informare il beneficiario.
Tutta l’operazione, in sostanza, si chiude in un mese.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 20 Agosto 2010

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