Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Dal mondo
Nel Regno Unito è la presenza fisica che fa la differenza
La legge finanziaria, presentata al Parlamento, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del residente non domiciliato
In particolare alle modalità di computo dei giorni per valutare la sussistenza del requisito della residenza nel Regno Unito. Dal 6 aprile, si considererà, come giorno di presenza nel Regno Unito, quella fisica alla mezzanotte. Lo scorso 12 marzo la finanziaria del Regno Unito è stata presentata al Parlamento. Interessanti novità riguardano sia il settore della tassazione dei redditi societari che il mondo delle persone fisiche. Va innanzitutto rilevato che l’aliquota principale di tassazione dei redditi societari viene ridotta al 28 per cento mentre quella prevista per le piccole società viene elevata al 21 per cento. Le modifiche più significative riguardano tuttavia la disciplina del residente non domiciliato.
Le proposte di modifica
Tra le modifiche previste le più rilevanti riguardano le modalità di computo dei giorni per valutare la sussistenza del requisito della residenza nel Regno Unito. Con effetto dal prossimo 6 aprile, si considererà come giorno di presenza nel Regno Unito la presenza fisica alla mezzanotte. Attualmente, invece, si trascurano dal computo i giorni di arrivo e di partenza. Inoltre, è stato anche proposto che i soggetti che pagano le imposte sui redditi stranieri rimessi in Gran Bretagna saranno soggetti a una fee di ingresso di 30mila sterline. Inoltre viene esclusa la possibilità di usufruire delle deduzioni personali e dell’ esenzione sui capital gain. Queste disposizioni trovano inoltre applicazione soltanto per i contribuenti che sono stati residenti per oltre 7 degli ultimi 10 anni.
Il residente non domiciliato: la disciplina attuale
Nel Regno Unito una persona fisica è considerata fiscalmente residente nel Regno Unito se è fisicamente presente per sei mesi o più in ogni anno d’imposta. Un soggetto è considerato "residente ordinario" ai fini fiscali anche se è presente annualmente per tre mesi o più in un periodo di quattro anni. La giurisprudenza anglosassone ha inoltre elaborato anche il concetto di "domicilio" inteso come il "luogo nel quale la persona vuole sempre tornare". Sono individuabili tre tipologie di domicilio: quello di origine ossia quello ereditato alla nascita, di dipendenza ossia, fino al raggiungimento della maggiore età di sedici anni, quello dei propri genitori o tutori legali. Infine, esiste il domicilio di scelta, ossia quello scelto al raggiungimento della maggiore età. Se una persona fisica è fiscalmente residente nel Regno Unito, a ragione della sua effettiva presenza nel Paese, ma non riveste la status di soggetto "domiciliato" sulla base dei criteri soggettivi sopra descritti, si configura l’ipotesi del "residente non domiciliato", cioè di un residente che non ha la possibilità di dimostrare o non ha l’intenzione di vivere nel nuovo Paese a tempo indeterminato. Egli è quindi considerato fiscalmente residente nel Regno Unito. Tuttavia, secondo la normativa inglese, è assoggettato a tassazione soltanto per il reddito prodotto nel territorio dello Stato, mentre quello realizzato all’estero non viene assoggettato a tassazione nel Regno Unito a meno che non vi sia effettivamente trasferito. Diversamente, i residenti domiciliati sono tassati sui redditi ovunque prodotti.
Il contribuente italiano e lo status di "residente non domiciliato"
Il soggetto italiano che acquisisce lo status di "residente non domiciliato" nel Regno Unito sarà tassato in Italia soltanto sui redditi qui prodotti (articolo 23 Dpr 917/1986) e sono fatte salve le disposizioni di maggior favore contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni. Nel Regno Unito il soggetto sarà tassato non su base mondiale ma soltanto sui redditi prodotti nel Regno Unito e su quelli prodotti all’estero limitatamente alla quota trasferita. È tuttavia necessario che il soggetto perda la residenza fiscale italiana in base ai criteri illustrati in precedenza. In questo caso, tuttavia, soccorre anche la Convenzione in vigore tra i due Paesi. L’articolo 4 prevede che quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in base ai seguenti criteri. In prima battuta il soggetto è considerato residente dello Stato contraente in cui dispone di una abitazione permanente. Quando una persona fisica dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Se non si può determinare lo Stato contraente in cui detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente. Se il soggetto soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerata residente dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Trascuriamo, infine, le ipotesi residuali dei soggetti con doppia cittadinanza e degli apolidi.
Le proposte di modifica
Tra le modifiche previste le più rilevanti riguardano le modalità di computo dei giorni per valutare la sussistenza del requisito della residenza nel Regno Unito. Con effetto dal prossimo 6 aprile, si considererà come giorno di presenza nel Regno Unito la presenza fisica alla mezzanotte. Attualmente, invece, si trascurano dal computo i giorni di arrivo e di partenza. Inoltre, è stato anche proposto che i soggetti che pagano le imposte sui redditi stranieri rimessi in Gran Bretagna saranno soggetti a una fee di ingresso di 30mila sterline. Inoltre viene esclusa la possibilità di usufruire delle deduzioni personali e dell’ esenzione sui capital gain. Queste disposizioni trovano inoltre applicazione soltanto per i contribuenti che sono stati residenti per oltre 7 degli ultimi 10 anni.
Il residente non domiciliato: la disciplina attuale
Nel Regno Unito una persona fisica è considerata fiscalmente residente nel Regno Unito se è fisicamente presente per sei mesi o più in ogni anno d’imposta. Un soggetto è considerato "residente ordinario" ai fini fiscali anche se è presente annualmente per tre mesi o più in un periodo di quattro anni. La giurisprudenza anglosassone ha inoltre elaborato anche il concetto di "domicilio" inteso come il "luogo nel quale la persona vuole sempre tornare". Sono individuabili tre tipologie di domicilio: quello di origine ossia quello ereditato alla nascita, di dipendenza ossia, fino al raggiungimento della maggiore età di sedici anni, quello dei propri genitori o tutori legali. Infine, esiste il domicilio di scelta, ossia quello scelto al raggiungimento della maggiore età. Se una persona fisica è fiscalmente residente nel Regno Unito, a ragione della sua effettiva presenza nel Paese, ma non riveste la status di soggetto "domiciliato" sulla base dei criteri soggettivi sopra descritti, si configura l’ipotesi del "residente non domiciliato", cioè di un residente che non ha la possibilità di dimostrare o non ha l’intenzione di vivere nel nuovo Paese a tempo indeterminato. Egli è quindi considerato fiscalmente residente nel Regno Unito. Tuttavia, secondo la normativa inglese, è assoggettato a tassazione soltanto per il reddito prodotto nel territorio dello Stato, mentre quello realizzato all’estero non viene assoggettato a tassazione nel Regno Unito a meno che non vi sia effettivamente trasferito. Diversamente, i residenti domiciliati sono tassati sui redditi ovunque prodotti.
Il contribuente italiano e lo status di "residente non domiciliato"
Il soggetto italiano che acquisisce lo status di "residente non domiciliato" nel Regno Unito sarà tassato in Italia soltanto sui redditi qui prodotti (articolo 23 Dpr 917/1986) e sono fatte salve le disposizioni di maggior favore contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni. Nel Regno Unito il soggetto sarà tassato non su base mondiale ma soltanto sui redditi prodotti nel Regno Unito e su quelli prodotti all’estero limitatamente alla quota trasferita. È tuttavia necessario che il soggetto perda la residenza fiscale italiana in base ai criteri illustrati in precedenza. In questo caso, tuttavia, soccorre anche la Convenzione in vigore tra i due Paesi. L’articolo 4 prevede che quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in base ai seguenti criteri. In prima battuta il soggetto è considerato residente dello Stato contraente in cui dispone di una abitazione permanente. Quando una persona fisica dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Se non si può determinare lo Stato contraente in cui detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente. Se il soggetto soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerata residente dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Trascuriamo, infine, le ipotesi residuali dei soggetti con doppia cittadinanza e degli apolidi.
Ennio Vial
pubblicato Giovedì 27 Marzo 2008
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