Attualità
Niente processi sotto l'ombrellone
Il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso fino al 15 settembre

La sentenza della Corte di cassazione n. 1360 del 24 gennaio 2006 fornisce lo spunto per richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nella legge n. 742 del 1969, per effetto delle quali nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre si determina una sospensione dei termini processuali, con significativi effetti dilatori sui tempi entro i quali contribuenti e uffici finanziari possono agire in giudizio ai fini della legittima rivendicazione dei rispettivi diritti.

Nella richiamata pronuncia, i giudici della Suprema corte hanno, tra l'altro, ritenuto legittima l'impugnativa proposta dall'Amministrazione finanziaria più di 32 mesi dopo il deposito della sentenza resa dai giudici di secondo grado; e ciò in quanto nel periodo intercorrente tra il deposito della pronuncia di secondo grado e la proposizione del giudizio innanzi alla Corte erano intervenute sia la sospensione disposta dall'articolo 16, comma 6, della legge n. 289/2002, sia quella che opera tra il 1° agosto e il 15 settembre di ciascun anno, comunemente denominata feriale (nella fattispecie in esame computata doppiamente).

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Operante anche nel rito tributario, la norma determina un sostanziale allungamento dei termini entro i quali le parti in giudizio possono procedere al deposito degli atti e documenti previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario; la sospensione in parola si applica, quindi, non soltanto ai fini della proposizione del ricorso introduttivo, dell'atto di appello e del ricorso in Cassazione, ma anche, ad esempio, al deposito di documenti e memorie illustrative.
Per espressa previsione del richiamato articolo 1 della legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Valgano alcuni esempi a chiarire la concreta applicazione della disciplina.
Nell'ipotesi di un avviso di accertamento notificato in data 26 agosto 2006, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l'impugnativa avverso il suddetto atto decorre dal 16 settembre 2006 e scade il 14 novembre 2006.

Nella diversa configurazione di un atto notificato il 10 luglio, il termine di cui sopra, sulla base del conteggio riportato di seguito, scade il 24 ottobre 2006:

  • dall'11 al 31 luglio 2006, 21 giorni
  • dal 1° agosto 2006 al 15 settembre 2006, periodo feriale
  • dal 16 settembre 2006 al 24 ottobre 2006, 39 giorni

Come noto, il termine ordinario di sessanta giorni normalmente vigente per promuovere impugnative avverso atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, subisce una sospensione di novanta giorni nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza. Ai dubbi sorti in passato circa la possibile, contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l'accertamento con adesione e quella feriale disposta dalla legge n. 742/1969 è stata data esplicita risposta affermativa con la risoluzione n. 159/E dell'11 novembre 1999, nella quale l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, avuto modo di precisare che "i due periodi di sospensione in argomento (feriale e quello di 90 giorni), avendo diverse finalità - collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni - non possono che applicarsi cumulativamente".

Sempre in tema di accertamento con adesione, per completezza di discorso, è il caso di osservare che la stessa Amministrazione finanziaria in un successivo intervento di prassi (circolare n. 65/2001) ha precisato che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell'atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l'impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969.

Come anticipato, la sospensione feriale spiega effetti sui termini di natura processuale; ne deriva che non può trovare applicazione sugli altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, prime fra tutte le scadenze di pagamento delle imposte. Sul punto, è, però, il caso di osservare che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del successivo 31 luglio, prevede la possibilità di eseguire entro il prossimo 21 agosto, senza alcuna maggiorazione, gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza compresa tra il 1° e il 21 agosto 2006. Si tratta dei pagamenti periodici dovuti mediante il modello F24 (compresi, quindi, quelli conseguenti a rateizzazioni); sono, invece, escluse le accise, per il cui versamento resta fermo il termine del 16 agosto 2006.

Manuela Norcia
pubblicato Venerdì 11 Agosto 2006

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