Attualità
Noli a caldo: si condizionato al reverse charge
Meccanismo non applicabile in mancanza di "autonomia organizzativa" del prestatore
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Il meccanismo del reverse charge non è applicabile alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio, cosiddetti "noli a caldo", se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè l'autonomia organizzativa. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 205/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un'istanza d'interpello di un consorzio, operante nel settore edile.

Nella risposta contenuta nel documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione ha preliminarmente precisato che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetti "noli a freddo", sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, tali attività non rientrano tra quelle riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004).

La risoluzione ha precisato che rientrano, invece, nella sezione "F" delle tabelle Atecofin i contratti di noleggio, c.d. "noli a caldo", riconducibili alle attività contraddistinte dai seguenti codici:

  • 45.25.0, altri lavori di costruzione, tra i quali rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio
  • 45.50.0, noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore, tra i quali rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo eccetera.

E' opportuno ricordare che l'inclusione o l'esclusione dalla sezione F ha risolto in modo inequivocabile i dubbi legati alle prestazioni relative ai noleggi puri ("noli a freddo"), alle quali, infatti, come sopra ricordato, non torna applicabile il sistema del reverse charge.
Diversamente, e con particolare riferimento ai "noli a caldo", l'inclusione o l'esclusione dalla sezione F non è sufficiente a risolvere i casi dubbi.

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha precisato che, se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, non è applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa.
Infatti, nel caso di specie il prestatore risultava essere "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, e, inoltre, il corrispettivo era commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, non tenendo, pertanto, conto del risultato.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è, altresì, suffragata dal diritto civile, in quanto la fattispecie in esame si configura come un contratto a causa mista, avente, in parte, i caratteri della locazione e, in parte, quelli della prestazione lavorativa, poiché l'oggetto del contratto è esclusivamente il noleggio del macchinario con il relativo manovratore, senza alcuna obbligazione di risultato.

Il documento di prassi ha, infine, precisato che il consorzio dovrà fatturare le suddette prestazioni addebitando al committente l'Iva nella misura del 20 per cento. Analogamente il socio, nel fatturare le suddette prestazioni al consorzio, dovrà addebitare l'Iva nella misura del 20 per cento.

Laura Monfeli
pubblicato Lunedì 6 Agosto 2007

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