Attualità
Nuovi moltiplicatori per rendite, pensioni e usufrutti
L'adeguamento a seguito del mutato saggio degli interessi legali
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Cambiano i coefficienti da utilizzare per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro, successione e donazione. La modifica si è resa necessaria dopo che la misura del saggio legale degli interessi è stata portata dal 2,5 al 3% con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Le nuove modalità si applicano, pertanto, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data.
A stabilirlo il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.

Il provvedimento, in particolare, stabilisce che il coefficiente da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 33,33 volte l'annualità. Tanto ai fini dell'imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur) quanto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico approvato con Dlgs 346/1990).

Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Dpr 131/1986, viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (3 per cento). La tabella precedente, con coefficienti calcolati al tasso del 2,5%, aveva trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2004.

Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dal 1° gennaio 2008)
Vecchio coefficiente
(dal 1° gennaio 2004)
da 0 a 2031,7538
da 21 a 3030,0036
da 31 a 4028,2534
da 41 a 4526,5032
da 46 a 5024,7530
da 51 a 5323,0028
da 54 a 5621,2526
da 57 a 6019,5024
da 61 a 6317,7522
da 64 a 6616,0020
da 67 a 6914,2518
da 70 a 7212,5016
da 73 a 7510,7514
da 76 a 789,0012
da 79 a 827,2510
da 83 a 865,508
da 87 a 923,756
da 93 a 992,004

r.fo.
pubblicato Sabato 12 Gennaio 2008

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