Attualità
Ocse, approvato il nuovo modello di Convenzione 2008
Lo scorso 18 luglio l’Ocse ha approvato il contenuto dell’aggiornamento e il relativo commentario

Molti dei cambiamenti introdotti sono già stati diffusi facendo ricorso a documenti separati ma l'aggiornamento complessivo è stato reso pubblico lo scorso mese di aprile. Tra le novità si segnalano le modalità di risoluzione delle dispute relative all’interpretazione dei trattati. L’Ocse ha approvato il 18 luglio il contenuto dell’aggiornamento 2008 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. L’approvazione è avvenuta a opera del Consiglio il 17 luglio scorso a seguito dell’approvazione da parte del Comitato per gli Affari fiscali avvenuta il 24 e 25 giugno. Molti dei cambiamenti introdotti nel Modello erano già stati diffusi in precedenza con documenti separati ma l'aggiornamento complessivo è stato reso pubblico lo scorso mese di aprile. Quella bozza ha dato vita a un vivace dibattito tra gli esperti del settore che hanno avuto l'opportunità di inviare le osservazioni del caso poi attentamente vagliate dall'Ocse. Per il momento sono state approvate soltanto le modifiche al Modello e al Commentario. È previsto che la nuova edizione revisionata del Modello e del suo commentario che recepisce le presenti novità sia diramata nel mese di settembre quando si svolgerà la conferenza sul 50° anniversario del modello di Convenzione Ocse.

Le principali novità: la procedura amichevole
Tra le novità si segnalano gli aggiornamenti sulle modalità di risoluzione delle dispute relative all'interpretazione dei trattati. In questo caso è stato addirittura modificato l'articolo 25 del Modello introducendo un quinto paragrafo dal seguente tenore. In particolare si prevede che quando un soggetto ha avviato la procedura amichevole ma tale circostanza non ha determinato una tassazione conforme alle disposizioni convenzionali e le autorità competenti non sono in grado di risolvere la questione entro due anni dalla presentazione dell'istanza, il caso sarà soggetto ad arbitrato su richiesta dell'interessato. A parte il caso in cui il soggetto interessato non accetti le conclusioni dell'accordo arbitrale, la decisione risulterà vincolante per gli stati interessati e dovrà essere implementata a prescindere da eventuali limitazioni o decadenze previste dalla normativa nazionale.

L'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione
Anche il commentario all'articolo 7 è stato revisionato in modo da recepire un precedente lavoro dell'Ocse relativo alle modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione. Si tratta di temi innovativi spessso sconosciuti ali operatori. Dopo un lavoro pubblicato il 2 agosto 2006, l'Ocse ha diramato una bozza di discussione nell' aprile 2007. Sono state introdotte le modifiche che, tuttavia, non confliggono con l'interpretazione corrente dell'articolo 7. Si segnala, peraltro, che il comitato ha anche approvato lo scorso 25 giugno un nuovo articolo 7 con il relativo commentario sì da recepire integralmente le conclusioni contenute nel Rapporto sulle modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione. Il tema della stabile organizzazione è stato affrontato anche introducendo una nova nozione di "stabile organizzazione leggera" come illustrato in una bozza di discussione pubblica del 8 dicembre 2006 di cui si è dato conto a suo tempo in questo portale (si veda al riguardo l’articolo pubblicato su FiscoOggi il 19 febbraio del  2007 n.d.r.).

La residenza
Sono state introdotte anche talune modifiche al commentario dell'articolo 4 in merito al concetto di residenza delle persone fisiche e giuridiche. Su quest'ultimo aspetto non si segnalano particolari novità, rimanendo sempre cruciale il concetto di «place of effective management» quale criterio per far assegnare la residenza a uno Stato in luogo della sede legale. Si è tuttavia consapevoli che questo criterio non sia facile da applicare, soprattutto in considerazione dei progressi della tecnologia. Il commentario, al riguardo, menziona anche la posizione sostenuta da alcuni Paesi secondo cui è impossibile fornire un criterio generale dovendosi fare, piuttosto, una valutazione caso per caso. Seguendo questa impostazione si suggerisce l'utilizzo di una clausola convenzionale che affidi la risoluzione della questione a un mutuo accordo tra le autorità di riferimento. Si tratta di un approccio pragmatico che risolverebbe il problema in modo definitivo, evitando possibili conflitti tra i due Paesi. Il commentario suggerisce in ogni caso di considerare, ai fini della valutazione, i seguenti aspetti: luogo dello svolgimento dell'attività da parte dell'amministratore delegato o di altri consiglieri delegati; gestione quotidiana dell'attività sociale; localizzazione del quartier generale della società; legge nazionale che regola i contratti; luogo di tenuta delle scritture contabili.
Ennio Vial
pubblicato Mercoledì 6 Agosto 2008

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