Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Analisi e commenti
Operazioni straordinarie meno "neutrali"
Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio con il pagamento di un'imposta sostitutiva
Le operazioni straordinarie perdono un po' della loro neutralità. La Finanziaria 2008 (sempre che la disposizione in oggetto arrivi alla meta dell'approvazione parlamentare così come si presenta nel disegno di legge appena giunto in Senato) darà la possibilità, nell'ambito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni, materiali e immateriali, "acquisite", applicando un'imposta, con aliquota del 18%, sostitutiva di Irpef, Ires e Irap.
L'opzione sarà sfruttabile in relazione a fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Di tale scelta dovrà esser data indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo.
Per le operazioni completate, invece, entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, il regime sostitutivo potrà essere richiesto per ottenere il riallineamento fra valori fiscali e contabili, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo o di quello successivo.
Con il pagamento dell'imposta sostitutiva, che si potrà scegliere di applicare anche solo su parte dei maggiori valori contabili, questi saranno riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, già a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Dall'altro lato, c'è un obbligo temporale, per il conferitario, il beneficiario della scissione, l'incorporante o il soggetto risultante dalla fusione, di "mantenimento" nell'impresa delle immobilizzazioni (si ripete, materiali e immateriali) acquisite: in caso di un loro realizzo anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale dei beni sarà ridotto sia dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva, sia degli eventuali maggiori ammortamenti dedotti. L'imposta sostituiva versata sarà poi scomputata da quella sui redditi.
Per la concretizzazione dei principi generali appena esposti, occorrerà, anche a Finanziaria approvata, attendere comunque un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui saranno adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni relative al "bonus aggregazioni". Lo stesso decreto, si legge nel disegno di legge, potrà prevedere dei limiti minimi per l'applicazione parziale dell'imposta sostitutiva.
L'opzione sarà sfruttabile in relazione a fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Di tale scelta dovrà esser data indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo.
Per le operazioni completate, invece, entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, il regime sostitutivo potrà essere richiesto per ottenere il riallineamento fra valori fiscali e contabili, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo o di quello successivo.
Con il pagamento dell'imposta sostitutiva, che si potrà scegliere di applicare anche solo su parte dei maggiori valori contabili, questi saranno riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, già a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Dall'altro lato, c'è un obbligo temporale, per il conferitario, il beneficiario della scissione, l'incorporante o il soggetto risultante dalla fusione, di "mantenimento" nell'impresa delle immobilizzazioni (si ripete, materiali e immateriali) acquisite: in caso di un loro realizzo anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale dei beni sarà ridotto sia dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva, sia degli eventuali maggiori ammortamenti dedotti. L'imposta sostituiva versata sarà poi scomputata da quella sui redditi.
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Alfonso Lucarelli
pubblicato Mercoledì 3 Ottobre 2007
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