Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Profitti alle stabili organizzazioni, approvato il Report Ocse
La pubblicazione segue la versione definitiva del "Report on the attribution of profits to permanent establishment".
Il documento rappresenta una guida per la corretta applicazione dei criteri che devono sovrintendere l’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in base all’articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione fiscale. Il 17 luglio il Consiglio Ocse ha approvato la pubblicazione della versione definitiva del "Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishment". Questa pubblicazione segue l’approvazione del Report da parte della Commissione affari fiscali dell’Ocse del 24 giugno scorso. Il documento rappresenta una guida per la corretta applicazione dei criteri che devono sovraintendere l’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in base all’articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione fiscale. Il Report illustra inoltre come avvalersi delle indicazioni e dei principi (in particolare l’arm’s lenght principle) contenuti nelle direttive Ocse del 1995 sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate nell’ambito delle "transazioni" tra una stabile organizzazione e il resto dell’impresa a cui appartiene.
Struttura del Report
Il Report si compone di una prefazione e di quattro parti e sostituisce tutte le precedenti bozze, inclusa sia la parte I e la parte III pubblicate in versione provvisoria nel dicembre 2006, che la bozza di discussione sulla parte IV pubblicata nell’agosto 2007. La parte I introduce delle considerazioni di carattere generale sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, a prescindere dal settore economico in cui si trovano a esercitare la propria attività. Le parti successive applicano invece l’approccio autorizzato Ocse alle stabili organizzazioni di imprese che operano nel settore finanziario, in cui è frequente l’esercizio dell’attività a livello internazionale tramite branch. In particolare, la parte II è dedicata al settore bancario, la parte III focalizza l’attenzione sulle stabili organizzazioni di imprese attive nel global trading di strumenti finanziari; infine, la parte IV applica l’approccio Ocse alle stabili organizzazioni di imprese che esercitano l’attività assicurativa.
Il tipo di approccio adottato dall’Ocse
La Commissione Affari fiscali dell’Ocse ha scelto di assumere un approccio a due tempi (two track approach) sì da garantire, alle Amministrazioni fiscali che ai contribuenti, il massimo grado di certezza sul metodo e i criteri da adottare per i trattati già in vigore e per la futura stipula di trattati. In un primo momento, per assicurare una maggiore uniformità di interpretazione dei trattati esistenti che incorporano la versione corrente dell’articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale, l’Ocse ha scelto di includere nell’aggiornamento 2008 del Modello esclusivamente la revisione del Commentario della versione corrente dell’articolo 7. La revisione accoglie quelle conclusioni del Report che non confliggono con la precedente versione del Commentario. Quindi, per recepire in pieno le indicazioni e le conclusioni del Report, sono già iniziate le consultazioni su una nuova versione dell’articolo 7 e lo scorso 7 luglio è stata, infatti, pubblicata una bozza di discussione. Il progetto prevede di poter giungere definitivamente alla approvazione di una nuova versione dell’articolo 7 già per il prossimo aggiornamento del Modello Ocse, affinché l’articolo possa essere utilizzato nei nuovi negoziati e nella rinegoziazione dei trattati esistenti.
Le fasi dell’approccio Ocse
L’approccio autorizzato dall’Ocse si sviluppa in due fasi successive (two step approach). La prima fase si basa sull’ipotesi che la stabile organizzazione eserciti la propria attività come se fosse una entità funzionalmente separata (functionally separate entity) dal resto dell’impresa della quale costituisce una parte. Di conseguenza, l’approccio Ocse presuppone che alla stabile organizzazione vengano attribuiti quei profitti che la stessa avrebbe conseguito svolgendo le medesime o similari funzioni, alla medesime o similari condizioni, qualora fosse una impresa separata e distinta dalla casa madre. Pertanto, occorre, in primo luogo, effettuare un’analisi fattuale e funzionale per mezzo della quale individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e gli asset utilizzati dalla stabile organizzazione, nonché il capitale (cosiddetto fondo di dotazione) attribuito alla stabile organizzazione. Mancando dei contratti giuridicamente vincolanti tra casa madre e la sua branch, sarà necessario, in questa prima fase, effettuare anche il riconoscimento delle transazioni che le due entità pongono in essere. È previsto nello specifico che assumano particolare rilevanza e che vadano identificate le funzioni significative svolte dal personale (people functions); tali funzioni devono poi guidare l’attribuzione degli asset, in particolare di quelli immateriali, e soprattutto dei rischi. La seconda fase dell’approccio, si avvale, per analogia, delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento e fa riferimento all’arm’s lenght principle per determinare i profitti della stabile organizzazione, in quanto, per l’appunto, assumono rilevanza le transazioni tra la branch e la casa madre. Sulla base delle indicazioni fornite dalle direttive Ocse sarà imprescindibile effettuare un’analisi di comparabilità e si applicheranno i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento elaborati dalle guideline.
Il documento rappresenta una guida per la corretta applicazione dei criteri che devono sovrintendere l’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in base all’articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione fiscale. Il 17 luglio il Consiglio Ocse ha approvato la pubblicazione della versione definitiva del "Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishment". Questa pubblicazione segue l’approvazione del Report da parte della Commissione affari fiscali dell’Ocse del 24 giugno scorso. Il documento rappresenta una guida per la corretta applicazione dei criteri che devono sovraintendere l’attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in base all’articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione fiscale. Il Report illustra inoltre come avvalersi delle indicazioni e dei principi (in particolare l’arm’s lenght principle) contenuti nelle direttive Ocse del 1995 sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate nell’ambito delle "transazioni" tra una stabile organizzazione e il resto dell’impresa a cui appartiene. Struttura del Report
Il Report si compone di una prefazione e di quattro parti e sostituisce tutte le precedenti bozze, inclusa sia la parte I e la parte III pubblicate in versione provvisoria nel dicembre 2006, che la bozza di discussione sulla parte IV pubblicata nell’agosto 2007. La parte I introduce delle considerazioni di carattere generale sull’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, a prescindere dal settore economico in cui si trovano a esercitare la propria attività. Le parti successive applicano invece l’approccio autorizzato Ocse alle stabili organizzazioni di imprese che operano nel settore finanziario, in cui è frequente l’esercizio dell’attività a livello internazionale tramite branch. In particolare, la parte II è dedicata al settore bancario, la parte III focalizza l’attenzione sulle stabili organizzazioni di imprese attive nel global trading di strumenti finanziari; infine, la parte IV applica l’approccio Ocse alle stabili organizzazioni di imprese che esercitano l’attività assicurativa.
Il tipo di approccio adottato dall’Ocse
La Commissione Affari fiscali dell’Ocse ha scelto di assumere un approccio a due tempi (two track approach) sì da garantire, alle Amministrazioni fiscali che ai contribuenti, il massimo grado di certezza sul metodo e i criteri da adottare per i trattati già in vigore e per la futura stipula di trattati. In un primo momento, per assicurare una maggiore uniformità di interpretazione dei trattati esistenti che incorporano la versione corrente dell’articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale, l’Ocse ha scelto di includere nell’aggiornamento 2008 del Modello esclusivamente la revisione del Commentario della versione corrente dell’articolo 7. La revisione accoglie quelle conclusioni del Report che non confliggono con la precedente versione del Commentario. Quindi, per recepire in pieno le indicazioni e le conclusioni del Report, sono già iniziate le consultazioni su una nuova versione dell’articolo 7 e lo scorso 7 luglio è stata, infatti, pubblicata una bozza di discussione. Il progetto prevede di poter giungere definitivamente alla approvazione di una nuova versione dell’articolo 7 già per il prossimo aggiornamento del Modello Ocse, affinché l’articolo possa essere utilizzato nei nuovi negoziati e nella rinegoziazione dei trattati esistenti.
Le fasi dell’approccio Ocse
L’approccio autorizzato dall’Ocse si sviluppa in due fasi successive (two step approach). La prima fase si basa sull’ipotesi che la stabile organizzazione eserciti la propria attività come se fosse una entità funzionalmente separata (functionally separate entity) dal resto dell’impresa della quale costituisce una parte. Di conseguenza, l’approccio Ocse presuppone che alla stabile organizzazione vengano attribuiti quei profitti che la stessa avrebbe conseguito svolgendo le medesime o similari funzioni, alla medesime o similari condizioni, qualora fosse una impresa separata e distinta dalla casa madre. Pertanto, occorre, in primo luogo, effettuare un’analisi fattuale e funzionale per mezzo della quale individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e gli asset utilizzati dalla stabile organizzazione, nonché il capitale (cosiddetto fondo di dotazione) attribuito alla stabile organizzazione. Mancando dei contratti giuridicamente vincolanti tra casa madre e la sua branch, sarà necessario, in questa prima fase, effettuare anche il riconoscimento delle transazioni che le due entità pongono in essere. È previsto nello specifico che assumano particolare rilevanza e che vadano identificate le funzioni significative svolte dal personale (people functions); tali funzioni devono poi guidare l’attribuzione degli asset, in particolare di quelli immateriali, e soprattutto dei rischi. La seconda fase dell’approccio, si avvale, per analogia, delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento e fa riferimento all’arm’s lenght principle per determinare i profitti della stabile organizzazione, in quanto, per l’appunto, assumono rilevanza le transazioni tra la branch e la casa madre. Sulla base delle indicazioni fornite dalle direttive Ocse sarà imprescindibile effettuare un’analisi di comparabilità e si applicheranno i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento elaborati dalle guideline.
Alessandro Denaro
pubblicato Lunedì 8 Settembre 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
17/5/2012
La disciplina nazionale dei prezzi di trasferimento è stata di recente al centro di una serie di interventi normativi
3/5/2012
Il Fisco nazionale ha introdotto una serie di istruzioni per facilitare la determinazione dei prezzi di trasferimento
26/4/2012
Il 29 marzo il ministro delle Finanze ha presentato il Budget 2012 “Jobs, growth and long-term Prosperity”
17/4/2012
Previsti nella legge di bilancio 2012-2013 vari interventi e modifiche sulla disciplina dei prezzi di trasferimento
Notizie correlate
- Olanda: su stabili organizzazioni i profitti si fanno largo
- 24/3/2011

- Un provvedimento del ministero delle Finanze dedica ampio spazio al Report Ocse 2008 e al modello di convenzione
- Utili della stabile, l’Ocse al traguardo
- 26/9/2007

- Si avvia a conclusione il lavoro dell’organizzazione con sede a Parigi per la parte relativa alle modalità di attribuzione
- Ccctb e arm’s lenght principle, una coesistenza difficile
- 18/9/2007

- Il consolidamento è considerato un obiettivo prioritario e contestuale alla predisposizione di una base imponibile comune
- Ocse, pubblicata la bozza di discussione sulle ristrutturazioni societarie
- 10/10/2008
- Di particolare interesse in quanto fa riferimento ad alcuni aspetti della disciplina dei prezzi di trasferimento Il














