Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Quando cumulabilità e compatibilità
per l’Inps fanno rima con mobilità
per l’Inps fanno rima con mobilità
Come cambiano le regole se il socio-lavoratore chiede di avere la prestazione anticipatamente in un’unica tranche
In quali casi l’indennità di mobilità è cumulabile con altri redditi, cosa succede quando un lavoratore disoccupato ne chiede la corresponsione anticipata in un’unica soluzione per associarsi in cooperativa e quando la stessa cooperativa perde i contributi previsti per l’assunzione di dipendenti provenienti dalle liste di mobilità?
Lavoro subordinato
In entrambi i casi, comunque, indennità e salario non sono cumulabili. Fa eccezione, precisa la circolare, la “mobilità lunga” (articolo 9, comma 9, legge 223/1991) “finalizzata al pensionamento di vecchiaia”.
Lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa
Il secondo punto da evidenziare è che il contributo è previsto per chi perde “involontariamente” un’occupazione e di conseguenza si trova senza più uno stipendio per sopravvivere. Quindi, le nuove attività intraprese, affinché il lavoratore non perda il diritto al sostegno in questione, non devono procurargli redditi che superino un determinato limite che è lo stesso di quello stabilito dal Tuir (articolo 13) per l’esenzione dal pagamento delle imposte: 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 per le collaborazioni coordinate e continuative.
Lavoro accessorio
In cooperativa e in anticipo
Ma se chiede l’anticipazione le regole cambiano ed esce automaticamente dalla lista della mobilità.
L’Istituto nazionale di previdenza, con la circolare n. 67 del 14 aprile, fa chiarezza dopo l’evoluzione normativa riguardante la rioccupazione di lavoratori che percepiscono assegni di sostegno.
Lavoro subordinato
Occorre innanzitutto distinguere il lavoro subordinato a tempo determinato o parziale (determinato o indeterminato), da quello con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Nel primo caso, si capisce, l’occupazione è ancora a carattere “transitorio” e l’indennità viene sospesa mantenendo però l’iscrizione alla lista di mobilità. La data di fine trattamento, inoltre, slitta in avanti perché non vengono considerati i giorni in cui l’interessato ha lavorato.
Se l’impiego, invece, è con contratto a tempo pieno e indeterminato, il nuovo assunto viene depennato dagli aventi diritto all’indennità. La lista si riapre anche per lui però, se non supera il periodo di prova o viene licenziato prima di aver maturato dodici mesi di anzianità, sei dei quali di lavoro effettivo. In quest’ultima ipotesi ha diritto alla corresponsione della parte residuale di indennità ma non alla proroga del periodo di prestazione.
In entrambi i casi, comunque, indennità e salario non sono cumulabili. Fa eccezione, precisa la circolare, la “mobilità lunga” (articolo 9, comma 9, legge 223/1991) “finalizzata al pensionamento di vecchiaia”.
Sì alla cumulabilità anche per i lavoratori in mobilità inseriti nel programma sperimentale per il sostegno al reddito. Il contributo subirà una riduzione perché il sostegno spettante deve rimanere nel limite massimo complessivo pari all’ultima retribuzione ricevuta, aggiornata in base ai prezzi al consumo registrati dall’Istat.
Lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa
La normativa non prevede nessuna disciplina specifica che sospenda l’indennità di mobilità per chi intraprende un’attività di lavoro autonomo o firmi contratti da Co.co.co., ma ci sono delle precisazioni da fare.
La prima è che l’iscritto può decidere (ma è del tutto opzionale) di richiedere l’anticipazione dell’indennità in un’unica soluzione in modo da poter dar vita a un’impresa o cooperativa. Questa scelta comporterà, comunque, la cancellazione dalla lista dei lavoratori in mobilità. La prestazione, però, dovrà essere restituita se nell’arco di ventiquattro mesi, il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato.
Il secondo punto da evidenziare è che il contributo è previsto per chi perde “involontariamente” un’occupazione e di conseguenza si trova senza più uno stipendio per sopravvivere. Quindi, le nuove attività intraprese, affinché il lavoratore non perda il diritto al sostegno in questione, non devono procurargli redditi che superino un determinato limite che è lo stesso di quello stabilito dal Tuir (articolo 13) per l’esenzione dal pagamento delle imposte: 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 per le collaborazioni coordinate e continuative.
Anche in questo caso si tratta, comunque, piuttosto di un’integrazione economica fino al raggiungimento dell’ultimo reddito percepito prima della mobilità rivalutato secondo gli indici Istat.
Il “nuovo” lavoratore autonomo o Co.co.co deve comunicare all’Inps, entro cinque giorni dall’inizio della nuova attività, il reddito che prevede di percepire nell’anno solare e, “a suo tempo”, inviare copia della dichiarazione dei redditi in modo da permettere il conguaglio dell’indennità pagata.
Lavoro accessorio
In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, sì ai contributi economici (come l’indennità di mobilità) che integrano il reddito in aggiunta ai corrispettivi ricevuti per prestazioni di lavoro accessorio non superiori a 3mila euro annui. L’indennità, entro detto limiti, può essere cumulata per intero e non è richiesta alcuna comunicazione all’Inps.
Al contrario, superati i 3mila euro le regole cambiano e per la quota eccedente tale soglia, la circolare 67 rimanda alla disciplina ordinaria sulla compatibilità e cumulabilità illustrata nella circolare n. 75/2009. Attenzione, in questo caso, inoltre, occorre informare l’Istituto entro 5 giorni dall’assunzione “dell’avvenuta rioccupazione” e il superamento del limite di reddito prima che ciò avvenga.
In cooperativa e in anticipo
Il lavoratore in mobilità può chiedere, come già detto, di ricevere l’indennità anticipatamente e in un’unica quota (articolo 7, comma 5, legge 223/1991) perché vuole entrare a far parte di una cooperativa e ha bisogno di quella somma. Si tratta soltanto di una chance, sottolinea la circolare, e non di un obbligo.
Il beneficiario della prestazione può, infatti, semplicemente diventare un socio lavoratore continuando a ricevere nel modo ordinario l’indennità. In questo caso i criteri di compatibilità e cumulabilità saranno quelli descritti precedentemente per i rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione (sospensione e cancellazione dalla lista di mobilità, reiscrizione, limiti di reddito, eccetera).
Ma se chiede l’anticipazione le regole cambiano ed esce automaticamente dalla lista della mobilità.
Lavorando alle dipendenze della cooperativa a cui è anche associato non dovrà restituire il contributo ricevuto, a meno che nei ventiquattro mesi successivi alla corresponsione non venga assunto da altra organizzazione pubblica o privata.
La cooperativa, però, perderà, per quanto gli riguarda, la parte di contributo previsto per l’assunzione di personale in mobilità (articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, legge 223/1991).
I due benefici, infatti, entrambi a favore della reintegrazione lavorativa, sono alternativi tra loro, uno esclude l’altro. In conclusione, l’azienda non può riceve il sostegno economico per il suo dipendente socio lavoratore che ha avuto in anticipo l’indennità di mobilità.
Anna Maria Badiali
pubblicato Venerdì 15 Aprile 2011
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