Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Rateo pensionistico di diritto a coniuge e figli
L'ente previdenziale deve effettuare il pagamento senza bisogno di acquisire la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione
Il rateo di pensione o assegno insoluto a causa del preventivo decesso del titolare non rientra nell'asse ereditario del de cuius, in quanto spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto, ai sensi dell'articolo 201 del Dpr 1092/1973. Questo è quanto affermato in sintesi con la risoluzione n. 53/E del 18 febbraio, in risposta a una istanza di interpello presentata da un ente previdenziale che chiedeva di conoscere se il pagamento di ratei di pensione insoluti, disposti a favore degli "eredi del defunto", fosse subordinato alla previa acquisizione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione attestante la non sussistenza dell'obbligo di presentazione.
L'agenzia delle Entrate, ripercorrendo le norme di riferimento - anche alla luce delle modifiche intervenute con il Dl 262/2006, che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni - ha chiarito, preliminarmente, che la nuova disciplina non ha apportato modifiche in ordine agli obblighi correlati alla dichiarazione di successione, che va presentata, secondo le modalità di cui all'articolo 28 del Testo unico 346/1990, dai soggetti obbligati, quali i chiamati all'eredità e i legatari.
Inoltre, trovano applicazione "i divieti e gli obblighi posti a carico di terzi", di cui all'articolo 48 del Testo unico che, al comma 3, vieta, tra l'altro, ai debitori del defunto di pagare somme agli eredi se, trattandosi di beni soggetti a tassazione, non sia stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione oppure non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Sul particolare trattamento tributario da riservare alle somme devolute agli aventi diritto - coniuge o figli del de-cuius - ai sensi dell'articolo 201, comma 1, la risoluzione ha chiarito che anche nel caso in trattazione trova applicazione il principio già enunciato nella circolare 24/1976 che, con riferimento a una fattispecie simile, era stato sostenuto che i ratei di stipendio o di pensione non siano "da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria ma iure proprio". Anche nel caso oggetto dell'interpello, la formulazione della norma citata stabilisce una modalità particolare di devoluzione ai superstiti del defunto, quali coniuge o figli, svincolata dalle norme sulle successioni. In altri termini, il diritto alla percezione degli aventi diritto nei casi ipotizzati sorge direttamente a favore dei superstiti (coniuge o figli) "iure proprio", in quanto la legge riconosce direttamente tale diritto, e non "iure successionis".
Conseguentemente, il documento di prassi ha precisato che l'insorgenza ipso iure del diritto alla percezione del rateo pensionistico impone all'ente previdenziale di erogare d'iniziativa l'importo dovuto.
Viceversa, nell'ipotesi in cui, in mancanza del coniuge o dei figli del defunto, il rateo sia devoluto in favore degli eredi del dipendente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 201, lo stesso rientra nell'asse ereditario relitto, con il conseguente assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni. In tal caso, l'ente previdenziale, prima di procedere al pagamento delle somme in questione, dovrà acquisire la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, oppure la dichiarazione dell'interessato che l'obbligo di dichiarazione non sussiste.
L'agenzia delle Entrate, ripercorrendo le norme di riferimento - anche alla luce delle modifiche intervenute con il Dl 262/2006, che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni - ha chiarito, preliminarmente, che la nuova disciplina non ha apportato modifiche in ordine agli obblighi correlati alla dichiarazione di successione, che va presentata, secondo le modalità di cui all'articolo 28 del Testo unico 346/1990, dai soggetti obbligati, quali i chiamati all'eredità e i legatari.
Inoltre, trovano applicazione "i divieti e gli obblighi posti a carico di terzi", di cui all'articolo 48 del Testo unico che, al comma 3, vieta, tra l'altro, ai debitori del defunto di pagare somme agli eredi se, trattandosi di beni soggetti a tassazione, non sia stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione oppure non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Sul particolare trattamento tributario da riservare alle somme devolute agli aventi diritto - coniuge o figli del de-cuius - ai sensi dell'articolo 201, comma 1, la risoluzione ha chiarito che anche nel caso in trattazione trova applicazione il principio già enunciato nella circolare 24/1976 che, con riferimento a una fattispecie simile, era stato sostenuto che i ratei di stipendio o di pensione non siano "da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria ma iure proprio". Anche nel caso oggetto dell'interpello, la formulazione della norma citata stabilisce una modalità particolare di devoluzione ai superstiti del defunto, quali coniuge o figli, svincolata dalle norme sulle successioni. In altri termini, il diritto alla percezione degli aventi diritto nei casi ipotizzati sorge direttamente a favore dei superstiti (coniuge o figli) "iure proprio", in quanto la legge riconosce direttamente tale diritto, e non "iure successionis".
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Franca Cirimele
pubblicato Lunedì 18 Febbraio 2008
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