Attualità
Reverse charge per cellulari, computer e kit satellitari
Questa la proposta avanzata dal Regno Unito di cui la Commissione europea si è fatta portavoce sottoponendola al Consiglio

L’istituto del reverse charge è un’inversione contabile in base alla quale gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi sono adempiuti dai cessionari e committenti. Secondo tale regime è sempre l’acquirente a contabilizzare l’Iva nella propria dichiarazione e, contestualmente, a evidenziarla a credito. La scorsa settimana la Commissione europea ha sottoposto all’attenzione del Consiglio la proposta avanzata dal Regno Unito, ai sensi dell’articolo 27 della sesta direttiva, con cui viene chiesto di poter introdurre un criterio alternativo a quello ordinariamente previsto dall’articolo 21 per quanto concerne  la liquidazione ed il versamento dell’Iva in relazione determinate tipologie di merci. La procedura prevista dal richiamato articolo 27 impone agli Stati membri, che desiderino introdurre nella legislazione interna una misura derogatoria rispetto alle previsioni dettate dalla sesta direttiva, a farne specifica richiesta alla Commissione.

Una questione di procedura
La  ratio della disposizione è di tutta evidenza: dal momento che è necessario assicurare l’uniformità di interpretazione e di applicazione dell’Iva tra gli Stati membri, qualsiasi misura derogatoria non può non essere adottata senza la preventiva consultazione delle istituzioni comunitarie a ciò preposte. La deroga che il Regno Unito intende introdurre riguarda l’applicabilità della procedura del cd. "reverse charge" per i seguenti beni: telefonia cellulare; personal computer e relativi componenti elettronici; componenti per l’effettuazione di collegamenti satellitari.
 
L’istituto del reverse charge
L’istituto del reverse charge altro non è che un’inversione contabile in base alla quale gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi vengono adempiuti dai cessionari e dai committenti. Di conseguenza tale regime, attuando un’ampia deroga al criterio basilare dell’imposta sul valore aggiunto che si fonda sulla riscossione frazionata dell’Iva ad ogni passaggio della catena commerciale, impone che sia sempre l’acquirente, soggetto passivo, a contabilizzare l’Iva nella propria dichiarazione e, contestualmente, ad evidenziarla a credito nella medesima. In tal modo, a parere dell’Amministrazione fiscale britannica, si riuscirebbe ad arginare il dannoso fenomeno delle frodi carosello in quanto, non essendoci alcuna imposta da pagare da parte del fornitore della merce (in quanto l’Iva viene versata e stornata dal medesimo soggetto acquirente) si bloccherebbe il predetto meccanismo elusivo che ruota attorno alla figura del cd. "missing trader".
Il meccanismo delle carousel fraud
Le carousel fraud sono molto frequenti nelle transazioni aventi ad oggetto la tipologia di merci sopra indicata e consistono, essenzialmente, nell’interposizione di soggetti irreperibili nelle transazioni commerciali. Normalmente la procedura che si innesca è la seguente : la società B, con sede nella UE,  acquista beni da una società A stabilita in altro Stato membro. Come accade nelle transazioni comunitarie, a fronte di tale acquisto, l’onere del pagamento dell’Iva si riversa sull’acquirente B. Questi cede a sua volta i beni, generalmente a prezzo ridotto, a un terzo soggetto C residente nel medesimo Stato. B, però, omette di versare l’imposta dovuta. La società C, secondo acquirente, viene definita società "tampone". Essa rivende i beni ad un’altra società residente con un margine di ricavo esiguo, paga l’imposta e ne chiede, al contempo, la restituzione. La caratteristica di tali transazioni risiede nella circostanza che i beni siano ceduti a un soggetto passivo, residente in altro Stato membro, che chiederà il rimborso di un’imposta che non ha versato in precedenza e che non verserà successivamente. Difatti, qualora il rimborso venga erogato, le autorità fiscali si troveranno nella condizione di aver accreditato alla società l’imposta fatturata a seguito della vendita posta in essere dall’ultima società "tampone", senza tuttavia aver mai incamerato l’importo fatturato a titolo di imposta da parte della società B. Il carosello ora illustrato può essere sempre riavviato: a ogni giro l’importo pagato a B a titolo di imposta verrà sempre sottratto dalle casse erariali. In tal modo, il carosello può girare continuamente, con un minimo di artifici (in genere la partita Iva di B risulta usurpata a un  terzo che ne è totalmente estraneo) e con una durata limitata; tant’è che B scompare prima ancora che le competenti autorità fiscali possano intraprendere le azioni di contrasto.

Gli effetti dannosi sull’economia di Sua Maestà
Tali frodi hanno causato danni ingenti all’economia britannica: si consideri che a partire dal 2001 le casse erariali hanno subito ammanchi per oltre 11 milioni di sterline. Secondo le autorità britanniche l’introduzione del reverse charge spezzerebbe drasticamente il carosello in quanto, se nessun operatore è gravato dall’imposta (in quanto, come già visto, per l’acquirente soggetto passivo di imposta tutto si risolve in una mera partita di giro) e, quindi, nessuna imposta viene riscossa, non ci sarà alcuna ragione per cui un operatore scompaia senza aver versato allo Stato l’Iva incassata sul prezzo pagato dal cliente.

La proposta britannica
Il Regno Unito ha assicurato che il sistema proposto sarebbe applicato in modo rigoroso ai soli beni sopra richiamati, trattandosi di merci che, oggettivamente, si prestano a essere utilizzate per questo tipo di meccanismi elusivi. Per cui, essendo tassativamente circoscritta la misura derogatoria appena illustrata, la stessa non si presterebbe a compromettere il generale funzionamento del meccanismo di applicazione e liquidazione dell’imposta.

Le osservazioni della Commissione Ue

La Commissione, investita della questione, ha osservato che il sistema proposto dal Regno Unito certamente non semplifica, contrariamente agli obiettivi del legislatore comunitario, il meccanismo di applicazione dell’Iva. Si fa osservare, difatti, che con riferimento alla medesima tipologia di beni si vengono a configurare ben tre meccanismi impositivi: ordinario, reverse charge nelle transazioni B2B (tra operatori economici) e, infine, intra comunitario. Ciò nonostante, la Commissione ritiene che l’esigenza di contrastare in modo efficace i fenomeni elusivi sopra descritti si ponga come un obiettivo irrinunciabile a cui può piegarsi anche l’esigenza di rendere più semplice e agevole la riscossione dell’imposta. In particolare la Commissione conclude rilevando che la misura proposta, che deve essere limitata nel tempo e non estendersi oltre il termine del 31 dicembre 2009, rispetti il principio di proporzionalità che richiede un pieno adeguamento tra lo scopo prefisso, mediante l’adozione di una misura derogatoria, e l’impatto della stessa sulla legislazione.
Raffaella Salerno
pubblicato Mercoledì 18 Ottobre 2006

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