Attualità
Deducibilità Irap. Per i rimborsi
via libera alle istanze dal 12 giugno
Pronto il modello per richiedere la restituzione delle maggiori Irpef e Ires disposta dal decreto anticrisi
Operazione rimborsi da Irap ai nastri di partenza. A partire dalle 12 di venerdì 12 giugno sarà possibile trasmettere, esclusivamente in via telematica, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione del tributo regionale.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stati approvati il modello con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Il provvedimento dà attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto legge 185/2008, che ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo la possibilità di avvalersene anche per i periodi d'imposta precedenti attraverso la rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef.
Per i periodi d'imposta precedenti - come precisato dalla circolare 16/2009 - il rimborso spetta:
  • se al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008) è stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973, nel rispetto del termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data del versamento. Anche in questo caso, comunque, occorre presentare il nuovo modello per l'istanza
  • se al 29 novembre 2008 non è stata presentata alcuna istanza, trasmettendo il modello ora approvato. La richiesta di rimborso, tuttavia, può riguardare esclusivamente i versamenti per i quali al 29/11/2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento. In pratica, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile presentare l'istanza di rimborso è il 2004. Vi rientrano anche gli acconti pagati prima del 29 novembre 2004, in quanto, per i versamenti in acconto, il termine di decadenza decorre dal momento in cui viene effettuato il saldo relativo allo stesso periodo (per il 2004, ordinariamente nel giugno 2005).


Destinatari della misura sono tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997: società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni. Possono beneficiare della nuova deduzione anche gli imprenditori agricoli, le pubbliche amministrazioni e gli enti privati non commerciali per l'eventuale attività commerciale esercitata, se determinano la base imponibile secondo la disciplina dell'articolo 5 del decreto Irap.

La deduzione spetta nella misura forfetaria del 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta di riferimento: quella versata a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.
La deduzione, inoltre, spetta solo nel caso in cui siano state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. Pertanto, se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso al valore della produzione costi per il personale o per interessi passivi, lo stesso non rileva nel calcolo dell'importo deducibile dal reddito.

L'istanza di rimborso potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, a partire dalle 12 del 12 giugno 2009, utilizzando il prodotto di gestione "RimborsodaIrap", che sarà disponibile gratuitamente dallo stesso giorno sul sito internet dell'Agenzia.
La trasmissione potrà avvenire direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'agenzia delle Entrate o tramite i soggetti incaricati (professionisti, Caf, associazioni di categoria).
Due le scadenze fissate per la presentazione delle istanze:

  • per i versamenti per i quali il termine indicato dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 cade nel periodo compreso tra il 29 novembre 2008 e il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, entro 60 giorni dalla predetta data di attivazione
  • per i versamenti per i quali il termine indicato dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 cade dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, entro la data di scadenza del termine di cui al citato articolo 38.
Nel rispetto dei termini appena visti, è prevista anche la possibilità di rettificare un'istanza già presentata, compilandone un'altra completa in tutte le sue parti. In tale circostanza, va barrata la casella "Correttiva nei termini" e, nell'apposito campo, deve essere riportato il numero di protocollo
dell'istanza da rettificare.

I rimborsi spettanti sulla base delle istanze trasmesse - precedute o meno da domanda di rimborso presentata, ex articolo 38 del Dpr 602/1973, entro il 28 novembre 2008 - saranno effettuati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse.
r.fo.
pubblicato Venerdì 5 Giugno 2009

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