Attualità
Rimborsi Iva ue: la prima volta
per gli intermediari dall’estero
On line nuove pagine che riuniscono le informazioni sulle procedure per l’abilitazione ai servizi telematici
L’Agenzia delle Entrate aumenta il numero delle pagine del proprio sito dedicate alla procedura dei rimborsi Iva Ue.
L’iniziativa si è resa necessaria per chiarire meglio il nuovo contesto che consente a soggetti non residenti la possibilità di essere delegati dai cittadini italiani all'invio delle istanze di rimborso Iva Ue. Questa novità non è stata ben interpretata anche in alcuni articoli della stampa specializzata, con il rischio di disorientare i contribuenti e i nuovi intermediari non residenti.
In particolare, si vuole fugare ogni dubbio sul fatto che tra i soggetti delegati di cui alla lettera c) del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010 non rientrano solo quelli che possono dimostrare di aver svolto in passato l’attività di presentazione delle richieste di rimborso, ma anche tutti coloro che, in coerenza con le regole per l'abilitazione al servizio Entratel per gli intermediari, possono dimostrare il “Possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa” da parte del soggetto delegato.

Le nuove pagine riuniscono in modo organico le informazioni relative alle procedure già note, che riguardano l’abilitazione ai servizi telematici e l’eventuale attribuzione del codice fiscale ai soggetti delegati all’invio delle istanze di rimborso Iva Ue.

Il provvedimento dello scorso 1° aprile, oltre a consentire la presentazione diretta delle istanze telematiche di rimborso da parte dei contribuenti e quella tramite gli incaricati “classici” della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del Dpr 322/1998 (commercialisti, Caf, eccetera), ha dato il via libera alla presentazione delle domande di rimborso Iva Ue per conto dei contribuenti anche da parte di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa e alle Camere di commercio italiane all’estero, che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 518/1970.
Dalla lettura del provvedimento è chiaro, quindi, che per essere delegato all’invio delle istanze di rimborso non è richiesto nessun altro requisito. Pertanto possono essere delegati indistintamente soggetti residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, soggetti già in attività da anni o che abbiano appena iniziato la propria attività, sempre che dimostrino il “possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa”.

La delega, conferita in base alle norme dettate dal codice civile, va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modulo denominato “facsimile di conferimento/revoca dell’incarico di trasmissione telematica delle richieste di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72 a un soggetto di cui al punto 1.3.1 lettera c) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1° aprile 2010”.
Il modulo può essere presentato direttamente dal contribuente o spedito, allegando in questo caso una fotocopia del fronte e del retro di un documento di identità valido, per posta, fax o e-mail all’ufficio delle Entrate competente, in base al proprio domicilio fiscale. La comunicazione della delega è valida sino alla revoca, che può essere effettuata utilizzando lo stesso modello. Non è ammessa la presentazione tramite terze persone.

I soggetti delegati di cui al punto 1.3.1 lettera c) del provvedimento del 1° aprile 2010, per poter inviare le domande di rimborso, debbono essere appositamente delegati ed essere in possesso dell’abilitazione a Entratel.
Se il soggetto richiedente non ha domicilio fiscale in Italia, l’abilitazione a Entratel va chiesta presentando apposita domanda al Centro operativo di Pescara, altrimenti può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio della regione in cui ricade il suo domicilio fiscale.
Nella domanda dovrà essere indicato il codice tipo utente V20, se si tratta di persona non fisica, ovvero tipo utente V21, qualora si tratti di persone fisiche.
La richiesta di abilitazione va presentata direttamente oppure mediante lettera, fax o posta elettronica, allegando, in questi casi, la copia del fronte e del retro di un documento di identità valido del sottoscrittore. Non è ammessa la presentazione mediante terze persone.

In ossequio alle prescrizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, recepite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009,  l’utilizzo del canale Entratel da parte dei soggetti diversi da persone fisiche e da parte di collaboratori delle persone fisiche avviene tramite le figure degli “Operatori incaricati” e dei “Gestori incaricati”. Entrambi operano in nome e per conto dei soggetti persone giuridiche, i “Gestori incaricati” hanno anche la funzione di gestire gli incaricati.
Entrambe queste figure accedono ai servizi di Entratel mediante le proprie credenziali Entratel o Fisconline, pertanto debbono essere in possesso delle relative abilitazioni.
L’abilitazione a Fisconline può essere chiesta personalmente a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o al Centro operativo di Pescara. L’ufficio, una volta verificata l'identità del richiedente, rilascia la password per il primo accesso e le prime 4 cifre del Pin. Le restanti 6 cifre vengono recuperate dopo il primo accesso.

Presupposto indispensabile per l’abilitazione a Entratel e Fisconline è che il soggetto richiedente e, in caso di persona non fisica, anche il rappresentante legale/negoziale siano in possesso del codice fiscale.
Il codice fiscale non implica la necessità che il soggetto non residente si stabilisca in Italia, ma serve solo a identificare lo stesso in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche italiane.
 
La richiesta di attribuzione del codice fiscale può essere effettuata, se si tratta di persona fisica, presentando la domanda direttamente (o a mezzo di persona appositamente delegata):
  • alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza
  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • al Centro operativo di Pescara.
Se si tratta di persona non fisica, il soggetto può presentare il modello AA5/6, sottoscritto dal rappresentante, direttamente (o tramite persona appositamente delegata) in duplice esemplare, o a mezzo servizio postale mediante raccomandata, in unico esemplare, allegando copia di un documento di identità valido del rappresentante:
  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • al Centro operativo di Pescara.
Nel modello occorre indicare il codice fiscale del rappresentante del soggetto diverso da persona fisica, indispensabile per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel.
Nella compilazione di tali modelli il richiedente non compilerà i campi riguardanti il domicilio fiscale italiano se ne è sprovvisto, mentre avrà cura di compilare in modo dettagliato i campi riguardanti la sede estera.
Valeria De Carolis
Egidio Palaia
pubblicato Lunedì 6 Settembre 2010

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