Attualità
Scade la sospensione
degli adempimenti fiscali
Chi ne ha beneficiato deve indicarlo nel frontespizio di Unico 2003
E' accaduto, anche di recente, che a fronte delle situazioni emergenziali che hanno colpito il territorio nazionale, il governo sia intervenuto con provvedimenti che hanno consentito la sospensione degli adempimenti tributari per quei contribuenti che sono stati colpiti da calamità naturali quali terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche o quant'altro.
Solitamente tali provvedimenti seguono la dichiarazione dello stato di emergenza, pronunciata nell'immediatezza dell'evento calamitoso.
In particolare, per ciò che concerne il rapporto con le obbligazioni tributarie, la legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) prevede all'articolo 9, comma 2, che "il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili".
Tra gli adempimenti sospesi o prorogati si sono fatti rientrare, nei provvedimenti che si sono da ultimo succeduti, la presentazione della dichiarazione, i versamenti dei tributi, come pure l'effettuazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, scadenti nel periodo oggetto della sospensione.

Nel modello Unico di quest'anno è prevista, nel rigo "tipo di dichiarazione" del frontespizio, una apposita casella ("Eventi eccezionali") che deve essere compilata dai contribuenti che, avendone diritto, rientrando cioè tra i soggetti legittimati a usufruire di particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni previste da tali disposizioni.
Vengono indicati nell'appendice delle istruzioni al modello i codici da 1 a 7 con cui vengono contraddistinti gli eventi eccezionali che hanno dato diritto, a fronte di particolari e specifiche disposizioni normative, all'agevolazione fiscale consistente nella sospensione o proroga degli adempimenti fiscali.
Più precisamente:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura rientranti nella condizione di usufruire della proroga dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44
2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso Efim che hanno usufruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994
3 - Soggetti tenuti a effettuare versamenti di tributi i cui termini sono scaduti il giorno 16 aprile 2002 in cui è intervenuto lo sciopero generale, termini differiti al giorno successivo dal decreto ministeriale 24 maggio 2002 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2002)
4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002, così come indicati dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), che ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 (poi prorogato come si dirà oltre)
5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002, così come indicati dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n.16 del 21 gennaio 2003) che hanno sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 (poi prorogato come si dirà oltre)
6 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, così come indicati dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) che ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003 (poi prorogato come si dirà oltre)
7 - Soggetti che, colpiti da altri eventi eccezionali, hanno fruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti.
Precisano le istruzioni che il contribuente, nel caso in cui abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti, dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

L'occasione offre l'opportunità di porre l'attenzione sulla circostanza che oggi, 30 giugno, scadono i termini della sospensione per gli adempimenti fiscali e per i versamenti disposta a favore dei contribuenti che furono interessati da calamità naturali quali l'eruzione dell'Etna del 29 ottobre 2002, il terremoto in Molise del 31 ottobre 2002 e le alluvioni del novembre 2002.
La sospensione è stata disposta dai decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, 15 novembre 2002, 5 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003 sino al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti coinvolti dagli eventi calamitosi e residenti o aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni elencati negli stessi decreti.
Il termine del 31 marzo è stato poi differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 18 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).
Occorre evidenziare che i primi provvedimenti (i decreti ministeriali succitati), emessi nell'immediatezza degli eventi calamitosi, prevedevano che gli adempimenti e i versamenti, i cui termini scadevano nel periodo di sospensione, dovevano essere effettuati entro il giorno successivo alla scadenza dello stesso (vale a dire entro il primo aprile 2003). Con il differimento al 30 giugno 2003 dei termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi fino al 31 marzo 2003, è stato previsto, al comma 2 del citato articolo 18 dell'Opcm del 18 aprile 2003, che gli adempimenti e i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni siano effettuati entro il 30 settembre 2003, cioè nei tre mesi successivi.

Da ultimo deve essere evidenziato che la presidenza del consiglio dei Ministri in data 27 giugno ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha reso noto che nella riunione dello stesso giorno è stata deliberata, fra l'altro, la proroga fino al 31 marzo 2004 dello stato di emergenza per i gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.
Giuseppe Tucci
pubblicato Lunedì 30 Giugno 2003

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