Dal mondo
Si all’accordo fra Irlanda e Vietnam
Stipulata fra i due Stati la Convenzione contro la doppia imposizione. L’intesa motivata da esigenze convergenti
In particolare l’intento comune è rimuovere o, nell’ipotesi più remota, ridurre gli ostacoli di natura fiscale allo sviluppo di nuovi business fra i due continenti e alle decisioni relative agli investimenti commerciali. Su queste solide basi, nei giorni scorsi, il governo irlandese e le autorità diplomatiche della Repubblica Socialista del Vietnam sono convenute, di comune accordo, in merito alla stipula della Convenzione internazionale contro la doppia imposizione. L’accordo nasce da esigenze convergenti fra i due Stati. Da una parte, infatti, la prospettiva, da parte dell’Irlanda, di poter beneficiare di un solido e formale riferimento normativo su cui puntare per lo sviluppo transnazionale delle proprie compagini aziendali soprattutto in direzione di quelle economie che, come quella vietnamita, accolgono favorevolmente la stipula di trattati commerciali con paesi europei forti della consapevolezza di sapere che gli investimenti stranieri possono costituire, nella quasi totalità dei casi, uno dei fattori più rilevanti per la crescita dell’intera economia domestica. Come dichiarato dal Ministro delle Finanze irlandese, Brian Cowen, e confermato dal pari grado ministro vietnamita, Tran Xuan Ha, la stipula della Convenzione in specie avrà sicuramente un impatto molto positivo sulle attività economiche e commerciali di entrambi i Paesi e permetterà ai due Stati di pianificare azioni di intervento comune per il rilancio e lo sviluppo delle rispettive economie. L’ultima parola spetta ora al Governo vietnamita che, se ratificherà il trattato entro la fine del corrente anno, ne permetterà l’entrata a regime fin dall’inizio del 2009.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
Gli accordi in esame sono trattati bilaterali in materia tributaria stipulati fra due Paesi stranieri con l’intento prioritario di abbattere l’evasione fiscale ed eliminare, in riferimento a fattispecie transazionali, conflitti relativi a pretese impositive vantate da entrambe le giurisdizioni interessate. Tali conflitti sorgono, generalmente, quando il reddito prodotto in uno Stato è percepito da soggetti fiscalmente residenti in un'altra nazione. Le Convenzioni stabiliscono, a tal proposito, norme non discriminatorie per proteggere i soggetti non nazionali da una eventuale disparità di trattamento prevista da uno Stato contraente rispetto ai soggetti residenti e, soprattutto, delle norme sullo scambio di informazioni fra le Amministrazioni fiscali per reprimere l’evasione fiscale. I patti in specie ricalcano, di solito, uno schema tipo previsto dall’Ocse e la loro formazione avviene secondo un processo che prevede diverse fasi: trattative, autenticazione, stipulazione e ratifica.

Le Convenzioni stipulate dall’Irlanda
Nonostante la Convenzione con la Repubblica Socialista del Vietnam arrivi in ritardo rispetto ad altri Stati europei (quella fra l’Italia ed il Paese asiatico in oggetto, ad esempio, risale al 1996), il governo irlandese si presenta molto attivo nelle trattative internazionali. Il Paese anglosassone ha, infatti, all’attivo la stipula di circa quarantaquattro trattati internazionali contro la doppia imposizione e i suoi numeri sono destinati ad aumentare considerato che sono in attesa di ratifica, oltre alla convenzione con il Vietnam, anche quelle siglate con Georgia, Macedonia, Moldova e Cile. Sono in agenda, inoltre, altri negoziati aperti nei confronti di Paesi ad economia emergente.

Il contenuto della Convenzione siglata fra Irlanda e Vietnam
Il trattato in oggetto disciplina l’imposizione diretta su redditi e capitali ovvero l’ “income tax”, la “corporation tax” e la “gains tax” per l’Irlanda, nonché la “personal income tax” e la “business income tax” per il Vietnam. La Convenzione prevede la tassazione dei redditi derivanti da proprietà immobiliari nello Stato in cui sono ubicati gli stessi immobili (articolo 6), mentre gli utili d’impresa (articolo 7) risultano imponibili nello stesso Stato di residenza dell’impresa a meno che la medesima azienda non svolga la propria attività nell’altro Stato contraente a mezzo di una stabile organizzazione. A tale proposito l’articolo 5 fornisce una articolata definizione di stabile organizzazione prevedendo che la stessa comprende una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, un luogo di estrazione di risorse naturali (miniere, cave ecc.).

Dividendi, interessi e canoni
Molto dettagliata è anche la disciplina prevista per dividendi, interessi e canoni. In merito l’articolo 10 precisa che i dividendi sono da assoggettare a tassazione nello Stato di residenza del percettore degli stessi introiti, ma non esclude la possibilità di tassarli nel Paese ove risiede l’azienda distributrice, secondo la legislazione ivi vigente ed entro il rispetto di alcuni limiti percentuali variabili dal 5 al 10 per cento in relazione alla quota di possesso detenuta dal percettore non residente nella medesima impresa che li eroga. Relativamente agli interessi, la Convenzione ne prevede l’imponibilità nello Stato di residenza di chi li percepisce ma, al contempo, se la persona che li percepisce ne è l’effettivo beneficiario, possono essere tassati nel Paese di provenienza nel limite del 10 per cento del loro ammontare lordo. Nel caso dei canoni, invece, questi ultimi limiti d’imposta applicabile sono del 5 per cento per le informazioni a carattere scientifico (brevetti, formule ecc.), del 10 per cento per le licenze e gli altri diritti commerciali e, infine, del 15 per cento in tutti gli altri casi. La Convenzione prevede, inoltre, la possibilità di attivare procedure amichevoli quando un soggetto ritiene che alcuni provvedimenti adottati da uno Stato contraente comportino un’applicazione difforme della normativa contemplata nel suddetto accordo (articolo 26).
Gianluca De Zarlo
pubblicato Martedì 25 Marzo 2008

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