Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Attualità
Si sommano anche gli ecoincentivi del "mille proroghe"
Per il ministero dell'Economia e delle finanze non sussistono ostacoli al cumulo dei benefici
Gli incentivi auto previsti nel decreto "mille proroghe" sono cumulabili fra loro. Lo chiarisce la risoluzione n. 7/Dpf del 6 marzo del dipartimento per le Politiche fiscale del ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il quesito posto agli uffici fiscali, si chiedeva se, in mancanza di una precisa indicazione, i bonus indicati nei commi 3 e 4 del Dl 248/2007 fossero cumulabili, così come lo erano i precedenti ecoincentivi introdotti dalla Finanziaria 2007, in virtù di esplicita previsione contenuta nel comma 228 della legge 296/2006.
Il documento spiega che le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", benché diversi da quelli precedentemente in vigore, relativamente all'ammontare del bonus e all'estensione delle categorie di veicoli di cui si incoraggia la demolizione, sono comunque in sintonia con le stesse finalità della Finanziaria 2007, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale. Pertanto, in assenza di un esplicito divieto di cumulo, la risoluzione afferma che "non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi" purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.
Val la pena ricordare che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007, con il comma 3, dispone un bonus di 700 euro e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO2 oppure non oltre i 130 grammi di CO2 per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997. In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di 100 euro in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. E ancora, 500 euro in più nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.
Il comma 4 dell'articolo 29 del "mille proroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:
Il documento spiega che le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", benché diversi da quelli precedentemente in vigore, relativamente all'ammontare del bonus e all'estensione delle categorie di veicoli di cui si incoraggia la demolizione, sono comunque in sintonia con le stesse finalità della Finanziaria 2007, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale. Pertanto, in assenza di un esplicito divieto di cumulo, la risoluzione afferma che "non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi" purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.
Val la pena ricordare che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007, con il comma 3, dispone un bonus di 700 euro e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO2 oppure non oltre i 130 grammi di CO2 per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997. In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di 100 euro in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. E ancora, 500 euro in più nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.
Il comma 4 dell'articolo 29 del "mille proroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:
- 1.500 euro per l'acquisto di veicoli di massa inferiore a 3.000 chilogrammi
- 2.500 euro, invece, se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi
I bonus sono riconosciuti solo a seguito di rottamazione dei veicoli di massa fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999 e sostituiti con veicoli "euro 4" della medesima tipologia, entro il medesimo limite di massa.
Sonia Angeli
pubblicato Lunedì 10 Marzo 2008
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