Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Normativa e prassi
Soggetti Ires, per la deducibilità degli interessi passivi la lista è chiusa
I limiti previsti dalla norma non hanno finalità antielusive: strada sbarrata alla disapplicazione
La lista delle società a cui non si applicano le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi è tassativa e non può essere allargata a soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle dettagliatamente elencate dalla legge. Lo chiarisce la risoluzione n. 268/E del 3 luglio, con cui l'agenzia delle Entrate precisa anche che la disciplina degli interessi passivi, dettata dall'articolo 96 del Tuir, non ha finalità antielusive. In quanto tale, la norma non è disapplicabile neppure se il contribuente dimostra che la sua attività non può avere effetti elusivi.
Nel fornire il suo parere, l'Amministrazione finanziaria prende le mosse da un'istanza di interpello presentata da un consorzio concessionario del ministero delle Infrastrutture e costituito per realizzare interventi di salvaguardia ambientale. Oltre alle funzioni previste dal rapporto di concessione, il consorzio svolge però anche un'attività esterna di coordinamento dei consorziati che non ha scopo di lucro.
Più precisamente, nell'ambito delle mansioni consortili, il consorzio stipula contratti bancari di finanziamento garantiti di norma dalle imprese associate. Un'operazione che comporta il pagamento di interessi passivi ai quali, secondo la soluzione prospettata dall'interpellante, non sarebbe applicabile la disciplina fiscale contenuta nell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede una serie di limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires.
In particolare, il comma 1 stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Per Rol si intende, secondo quanto precisato dal comma 2, la differenza tra il valore e i costi della produzione così come elencati dall'articolo 2425 del Codice civile alle lettere A) e B) ed escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Questa disciplina però, per esplicita previsione normativa, non si applica alle banche e ad altri soggetti finanziari (ad eccezione delle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella creditizia e finanziaria); alle imprese di assicurazione, alle capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; alle società consortili fondate per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori; alle società di progetto che stipulano contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti e infine alle società il cui capitale sociale è sottoscritto in prevalenza da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento e sistemi per lo smaltimento e la depurazione.
Secondo i tecnici dell'Agenzia, questa lista, che libera alcuni tipi di aziende dai vincoli sulla deducibilità degli interessi passivi sanciti dall'articolo 96 del Tuir, deve essere considerata in senso restrittivo. "In considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei puntuali riferimenti normativi da essa richiamati - si legge nella risoluzione - si ritiene che l'elenco dei soggetti cui non si applica l'articolo 96 del Tuir sia tassativo". Tra gli intenti del legislatore infatti, stando all'interpretazione delle Entrate, non c'era quello di estendere l'elenco anche a soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle effettuate dalle società esplicitamente incluse nella lista. Si tratterebbe dunque di una norma che, depotenziando la disciplina ordinariamente applicabile agli interessi passivi, non potrebbe essere applicata in senso analogico.
Da queste considerazioni deriva l'esclusione del consorzio autore dell'istanza di interpello dal novero dei soggetti elencati dal comma 5 dell'articolo 96 del Tuir. Una conclusione che non collima con quella fornita dal contribuente, secondo il quale invece la norma prevedrebbe deroghe specifiche per le società impegnate nel reperimento di capitale di debito con l'obiettivo di realizzare determinati progetti.
Pur non condividendo questa interpretazione, l'Agenzia riconosce la peculiarità dell'attività svolta dal consorzio e, nello specifico, la particolare strategia adottata da quest'ultimo per far fronte agli oneri di gestione legati al suo funzionamento. L'interpellante, infatti, riceve i suoi compensi dalle pubbliche amministrazioni in base al sistema di liquidazione degli acconti. Un ingranaggio che spesso subisce contraccolpi a causa del ritardo con cui le Pa pagano le somme relative allo stato certificato di avanzamento dei lavori. Questo rallentamento costringe il consorzio, esecutore dell'opera pubblica, a ricorrere continuamente a finanziamenti esterni per poter rispettare gli impegni assunti.
Una situazione che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, consente di includere l'autore dell'interpello tra i soggetti descritti dal comma 3 dell'articolo 96 del Tuir, ossia tra i soggetti che operano con la Pa. Questi, stando alla stessa norma, possono far rientrare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al mancato pagamento dei corrispettivi. In questo modo la percentuale di deducibilità degli interessi passivi aumenta all'aumentare del plafond degli interessi attivi ed è possibile compensare l'eventuale ritardo nel pagamento delle somme dovute da parte della Pa. Nel caso specifico, il consorzio può calcolare gli interessi attivi virtuali dal giorno in cui matura il diritto a percepire i corrispettivi e finché questi non vengono effettivamente incassati.
Nella sua istanza di interpello, il contribuente si sofferma in seconda battuta sulla possibilità di disapplicare su richiesta l'articolo 96 del Tuir, dal momento che questo conterrebbe disposizioni antielusive. A questo proposito, il consorzio sottolinea di non poter avere finalità elusive, trattandosi di un ente senza scopo di lucro e che non distribuisce alcun dividendo, ma si limita a coordinare e rappresentare le imprese associate. Queste ultime, non essendo in ballo dividendi, non sono interessate a garantire operazioni di finanziamento per scambiare in maniera illecita dividendi reali con dividendi fittizi.
Un ragionamento, questo, che non trova l'accordo dei tecnici delle Entrate, per i quali invece la norma non sarebbe disapplicabile a richiesta del contribuente. "Dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 - recita infatti la risoluzione - emerge in modo chiaro che l'articolo 96 del Tuir non ha natura di norma antielusiva". Al contrario, la disposizione vorrebbe incentivare la capitalizzazione delle imprese, senza però penalizzare oltre misura quelle sottocapitalizzate. Per questo si dà al contribuente la possibilità di rimandare nel tempo gli interessi passivi non deducibili in un determinato esercizio.
Il documento di prassi precisa infine che l'unica norma antielusiva in materia di trattamento fiscale degli interessi passivi è quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 172 del Tuir, nella parte in cui equipara la disciplina degli interessi passivi riportati in avanti a quella delle perdite realizzate nelle operazioni di fusione e scissione.
Nel fornire il suo parere, l'Amministrazione finanziaria prende le mosse da un'istanza di interpello presentata da un consorzio concessionario del ministero delle Infrastrutture e costituito per realizzare interventi di salvaguardia ambientale. Oltre alle funzioni previste dal rapporto di concessione, il consorzio svolge però anche un'attività esterna di coordinamento dei consorziati che non ha scopo di lucro.
Più precisamente, nell'ambito delle mansioni consortili, il consorzio stipula contratti bancari di finanziamento garantiti di norma dalle imprese associate. Un'operazione che comporta il pagamento di interessi passivi ai quali, secondo la soluzione prospettata dall'interpellante, non sarebbe applicabile la disciplina fiscale contenuta nell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede una serie di limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires.
In particolare, il comma 1 stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica. Per Rol si intende, secondo quanto precisato dal comma 2, la differenza tra il valore e i costi della produzione così come elencati dall'articolo 2425 del Codice civile alle lettere A) e B) ed escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Questa disciplina però, per esplicita previsione normativa, non si applica alle banche e ad altri soggetti finanziari (ad eccezione delle società che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella creditizia e finanziaria); alle imprese di assicurazione, alle capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; alle società consortili fondate per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori; alle società di progetto che stipulano contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti e infine alle società il cui capitale sociale è sottoscritto in prevalenza da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento e sistemi per lo smaltimento e la depurazione.
Secondo i tecnici dell'Agenzia, questa lista, che libera alcuni tipi di aziende dai vincoli sulla deducibilità degli interessi passivi sanciti dall'articolo 96 del Tuir, deve essere considerata in senso restrittivo. "In considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei puntuali riferimenti normativi da essa richiamati - si legge nella risoluzione - si ritiene che l'elenco dei soggetti cui non si applica l'articolo 96 del Tuir sia tassativo". Tra gli intenti del legislatore infatti, stando all'interpretazione delle Entrate, non c'era quello di estendere l'elenco anche a soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle effettuate dalle società esplicitamente incluse nella lista. Si tratterebbe dunque di una norma che, depotenziando la disciplina ordinariamente applicabile agli interessi passivi, non potrebbe essere applicata in senso analogico.
Da queste considerazioni deriva l'esclusione del consorzio autore dell'istanza di interpello dal novero dei soggetti elencati dal comma 5 dell'articolo 96 del Tuir. Una conclusione che non collima con quella fornita dal contribuente, secondo il quale invece la norma prevedrebbe deroghe specifiche per le società impegnate nel reperimento di capitale di debito con l'obiettivo di realizzare determinati progetti.
Pur non condividendo questa interpretazione, l'Agenzia riconosce la peculiarità dell'attività svolta dal consorzio e, nello specifico, la particolare strategia adottata da quest'ultimo per far fronte agli oneri di gestione legati al suo funzionamento. L'interpellante, infatti, riceve i suoi compensi dalle pubbliche amministrazioni in base al sistema di liquidazione degli acconti. Un ingranaggio che spesso subisce contraccolpi a causa del ritardo con cui le Pa pagano le somme relative allo stato certificato di avanzamento dei lavori. Questo rallentamento costringe il consorzio, esecutore dell'opera pubblica, a ricorrere continuamente a finanziamenti esterni per poter rispettare gli impegni assunti.
Una situazione che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, consente di includere l'autore dell'interpello tra i soggetti descritti dal comma 3 dell'articolo 96 del Tuir, ossia tra i soggetti che operano con la Pa. Questi, stando alla stessa norma, possono far rientrare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al mancato pagamento dei corrispettivi. In questo modo la percentuale di deducibilità degli interessi passivi aumenta all'aumentare del plafond degli interessi attivi ed è possibile compensare l'eventuale ritardo nel pagamento delle somme dovute da parte della Pa. Nel caso specifico, il consorzio può calcolare gli interessi attivi virtuali dal giorno in cui matura il diritto a percepire i corrispettivi e finché questi non vengono effettivamente incassati.
Nella sua istanza di interpello, il contribuente si sofferma in seconda battuta sulla possibilità di disapplicare su richiesta l'articolo 96 del Tuir, dal momento che questo conterrebbe disposizioni antielusive. A questo proposito, il consorzio sottolinea di non poter avere finalità elusive, trattandosi di un ente senza scopo di lucro e che non distribuisce alcun dividendo, ma si limita a coordinare e rappresentare le imprese associate. Queste ultime, non essendo in ballo dividendi, non sono interessate a garantire operazioni di finanziamento per scambiare in maniera illecita dividendi reali con dividendi fittizi.
Un ragionamento, questo, che non trova l'accordo dei tecnici delle Entrate, per i quali invece la norma non sarebbe disapplicabile a richiesta del contribuente. "Dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 - recita infatti la risoluzione - emerge in modo chiaro che l'articolo 96 del Tuir non ha natura di norma antielusiva". Al contrario, la disposizione vorrebbe incentivare la capitalizzazione delle imprese, senza però penalizzare oltre misura quelle sottocapitalizzate. Per questo si dà al contribuente la possibilità di rimandare nel tempo gli interessi passivi non deducibili in un determinato esercizio.
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Laura Mingioni
pubblicato Giovedì 3 Luglio 2008
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