Dal mondo
Subordinare la detrazione dell’Iva al suo versamento
È uno degli orientamenti emersi nel corso della quarta riunione della task force Ue tenutasi il 25 giugno a Bruxelles
bandiere
In particolare le delegazioni di Germania e Italia hanno fatto notare che la proposta di subordinare la detrazione dell’Iva all’effettivo versamento dell’imposta è coerente alla sua caratteristica principale, la neutralità. Il 25 giugno si è svolta a Bruxelles la quarta riunione della task force composta da esperti Iva delegati dagli Stati membri dell’Unione per confrontarsi sulle comuni strategie da adottare per combattere efficacemente le frodi in ambito Iva. La riunione, presieduta dalla Commissione per la Fiscalità e l’Unione Doganale, aveva all’ordine del giorno le seguenti questioni: le transazioni intracomunitarie e, in particolare, l’opportunità di implementare gli adempimenti a carico del fornitore intra per evitare le frequenti elusioni di imposta legate al peculiare meccanismo dell’Iva intracomunitaria; la necessità di adottare nell’immediato adeguate misure che consentano un più efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e un accesso automatico ai dati necessari per identificare le parti di una transazione; la proposta, avanzata dalla delegazione tedesca e appoggiata dalla Francia, Italia e Portogallo, relativa all’introduzione di un meccanismo, sia pur non generalizzato, che subordini il diritto alla detrazione all’effettivo versamento dell’Iva riscossa da parte del cedente/prestatore.

La posizione della Germania
Nelle intenzioni della delegazione tedesca il meccanismo di cui al terzo punto  potrebbe rappresentare un valido deterrente nei casi di frodi-carosello e di fatture per operazioni inesistenti considerato che il diritto, del tutto cartolare, al rimborso-deduzione dell’Iva verrebbe ancorato a un fatto oggettivamente riscontrabile quale quello del versamento a monte dell’imposta. È evidente che una tale proposta sfugge alle normali regole Iva considerato che, in relazione all’articolo 167 della direttiva Iva, il diritto a deduzione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, senza richiedere come ulteriore circostanza il versamento effettivo dell’imposta eventualmente incamerata dal fornitore.

La decisione del Consiglio Ue
A dimostrazione di ciò si rammenta che il Consiglio europeo, mediante la decisione 2007/133 del 30 gennaio, ha espressamente autorizzato taluni Stati membri (Regno Unito, Svezia, Spagna) a subordinare il diritto a detrazione al versamento dell’imposta. In questo modo è stato svincolato il momento della detrazione dell’imposta dal momento della sua esigibilità da parte del fornitore. Si tratta, però, come ha ricordato la Commissione, di ipotesi assolutamente particolari e nelle quali la deroga viene concessa limitatamente a particolari categorie di contribuenti.

I timori della Commissione Ue
I timori della Commissione sono che l’adozione di una tale proposta, sia pure a casi limitati come hanno suggerito le delegazioni francesi e italiane, comporterebbe disagi aggiuntivi ai contribuenti "onesti" che si vedrebbero ulteriormente appesantiti da oneri burocratici per esercitare il diritto alla deduzione. La Commissione lamenta disagi anche per le Amministrazioni fiscali per le quali l’adozione di questo meccanismo implicherebbe procedure e controlli supplementari e conseguenti costi organizzativi. Inoltre, si obietta che tale misura potrebbe essere agevolmente vanificata falsificando la documentazione che dovrebbe comprovare l’avvenuto pagamento dell’imposta.

La posizione di Germania e Italia
Le obiezioni della Germania e dell’Italia sono state assolutamente concordi. Entrambe le delegazioni hanno fatto notare che la proposta di subordinare la detrazione dell’Iva all’effettivo versamento dell’imposta è coerente con la caratteristica principale dell’Iva e, cioè, la sua neutralità. Neutralità che è, per contro, sovvertita quando l’acquirente beneficia di un diritto a detrazione quando a monte alcuna imposta è stata versata. Inoltre l’Italia contesta che il meccanismo in esame renderebbe ancora più gravosi gli obblighi contabili delle imprese. Anzi, viene sostenuto esattamente il contrario in quanto è frequente, nella prassi commerciale, che le aziende fruiscano di lunghe dilazioni per il pagamento di beni e servizi. Molto spesso, difatti, le grandi aziende, in ragione della loro rilevanza e predominanza economica, riescono a negoziare termini ritardati di circa due-tre mesi per il pagamento, a tutto detrimento delle aziende più piccole che sono costrette ad anticipare l’Iva evidenziata in fattura e che riscuoteranno con notevole ritardo. In tali casi, suggerisce l’Italia, il meccanismo proposto avrebbe una funzione riequilibratrice delle distorsioni che le stesse aziende contribuiscono a creare, con la conseguenza che, legando la detrazione al versamento effettivo dell’imposta, le grandi aziende sarebbero indotte a saldare nell’immediato. Germania e Italia insistono sulla necessità di fronteggiare il fenomeno delle frodi iva in termini rigidi e vedono nella misura in esame un deterrente efficace quantomeno nel rendere meno probabili i casi di frode.

Le reazioni 
La  proposta, per ora, raccoglie ampi dissensi tra le delegazioni dei restanti Paesi membri, specie in quelli meno colpiti dal rischio delle frodi carosello. Si fa notare, infatti, che la misura in esame sarebbe del tutto inefficace quando il missing trader, incamerata l’imposta, scompare senza versarla. In tal caso, si obietta, a nulla vale il rimedio ipotizzato dall’Italia e dalla Germania in quanto la frode si è perpetrata comunque. La Commissione ha preso atto del dissenso diffuso circa la contromisura in esame (soltanto quattro Stati a favore) e ha ritenuto che, almeno per ora, non sussistano le condizioni per procedere a una modifica così radicale della nascita ed esercizio del diritto a detrazione così come attualmente garantito dalla sesta direttiva.
Raffaella Salerno
pubblicato Giovedì 26 Luglio 2007

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