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Attualità
Sul web largo alla bozza Irap 2011
da sfogliare fino all’appendice
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Regione che vai aliquota che trovi, lifting al rigo IS32 e frontespizio più “leggero”. Le new entry del modello
Nella filiera dei modelli 2011 entra anche quello Irap che, a sorpresa, presenta la maggiore novità in appendice. Qui, infatti, è riportata la tabella delle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2010, questa volta più che mai aggiornata, non solo con le modifiche intervenute grazie a leggi regionali, ma anche a quelle statali. La bozza del modello Irap 2011, da oggi on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, propone una lista completa delle aliquote “a misura” di regione, opportunamente corredata dei relativi codici da riportare nei campi ad hoc del quadro IR.
Qualcosa è cambiato, naturalmente, anche dentro, tra le righe del modello.
Irap 2011 presenta, infine, un frontespizio “ristretto”. È stata infatti eliminata per intero la sezione relativa al “domicilio per la notificazione degli atti”, poiché l’informazione è già “patrimonio” dell’Amministrazione finanziaria. Questo in quanto, con l’articolo 38, comma 4, del Dl 78/2010 è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di avvisare l’ufficio delle Entrate competente, con un’apposita comunicazione, della propria scelta.
Qualcosa è cambiato, naturalmente, anche dentro, tra le righe del modello.
A determinare l’aggiornamento del rigo IS32 (sezione VII del quadro IS) la necessità di ricalcolare l’acconto per il periodo d’imposta 2010, per le regioni con deficit sanitario: una condizione che comporta la maggiorazione dello 0,15% delle aliquote Irap (articolo 2, comma 86, legge 191/2009).
La norma, finalizzata a ripianare il disavanzo sanitario tramite idonei automatismi fiscali, ha già trovato campo fertile in quattro regioni (Lazio, Campania, Molise e Calabria), per le quali l’aumento è scattato in occasione dell’acconto di novembre.
Irap 2011 presenta, infine, un frontespizio “ristretto”. È stata infatti eliminata per intero la sezione relativa al “domicilio per la notificazione degli atti”, poiché l’informazione è già “patrimonio” dell’Amministrazione finanziaria. Questo in quanto, con l’articolo 38, comma 4, del Dl 78/2010 è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di avvisare l’ufficio delle Entrate competente, con un’apposita comunicazione, della propria scelta.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 15 Dicembre 2010
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