Attualità
Termini processuali “congelati”
durante le torride vacanze estive
Stop alle liti legate alla giustizia ordinaria e amministrativa. Il calendario riparte da metà settembre
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Termini processuali chiusi per ferie, si riparte a settembre. Da domani, 1° agosto, scatta la sospensione di tutti gli adempimenti legati alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa. Operatori della giustizia in stand-by, dunque, fino al 15 settembre, quando il calendario tornerà rigoroso a dettare il passo degli adempimenti. Uno stop che è oramai una “tradizione”, imposta dal regio decreto 12/1941 e dalla legge 742/1969 per garantire omogeneità nell’attività giudiziaria.

In particolare, la norma (legge 742/1969, articolo 1) stabilisce che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Nel caso in cui la decorrenza scatta durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso slitta a dopo la pausa.

In stand-by le liti fiscali
In campo fiscale, restano congelati, ad esempio, i termini entro cui le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti previsti dalle norme che regolano la giustizia tributaria: deve tener conto dello stop, quindi, il contribuente che avvia il processo tributario con il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale (Ctp). Lo stesso vale per l’atto di appello - la sentenza della Ctp può essere appellata alla Commissione regionale competente (Ctr) entro sessanta giorni - e per il ricorso in Cassazione. A questo proposito, vale la pena ricordare che le sentenze di appello possono essere impugnate solo per:
 
  • motivi attinenti alla giurisdizione
  • violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
  • violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
  • nullità della sentenza o del procedimento
  • omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Termini congelati anche per il deposito di documenti e memorie illustrative, mentre la sospensione feriale si somma a quella “da accertamento con adesione”, che blocca per 90 giorni, a partire dalla data di presentazione dell’istanza, il termine ordinariamente previsto per impugnare l’atto (60 giorni). Essendo limitata alle “liti”, la sospensione non impatta invece sulle scadenze per il pagamento delle imposte. Bisogna però tener conto che il Dpcm del 24 luglio 2009, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dispone lo slittamento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. Una proroga che nasce dall’esigenza di garantire ai contribuenti, in corrispondenza delle vacanze estive, un periodo di tempo più lungo per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.
Chiara Ciranda
pubblicato Venerdì 31 Luglio 2009

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