Attualità
Termini processuali in standby.
Cominciano le vacanze di legge
Le ferie sono per le liti connesse alla giustizia ordinaria e amministrativa. Si riprende a metà settembre
il libro della legge
Come ogni anno, di questi tempi, il motore della giustizia si ferma. Da lunedì 1° agosto, infatti, parte la consueta sospensione feriale dei termini processuali. Vacanze lunghe 46 giorni, cioè fino al 15 settembre, poi, dal 16, contribuenti e Amministrazione finanziaria possono ricominciare a contare i giorni entro i quali gli è consentito agire in giudizio, per la legittima rivendicazione dei rispettivi diritti.
 
L’interruzione, cosiddetta feriale, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario. La pausa determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ma nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.
 
Termini in “vacanza”
Riguardo al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie illustrative.
Per capire meglio, tenuto conto del fatto che l’impugnazione di un atto o di una sentenza deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica e che per tale termine vale, come per gli altri, la sospensione per il periodo feriale, nel caso in cui lo stesso scada o incominci a decorrere in un periodo compreso fra il 1° agosto e il 15 settembre, i giorni maturati anteriormente al 1° agosto si sommano, ai fini del computo del termine di scadenza, con quelli successivi al 15 settembre. Quando, invece, il termine iniziale coincide con un giorno “interno” al periodo di sospensione, questo comincerà a decorrere solo dal 16 settembre.
Ad esempio, nell’ipotesi di un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorre comunque dal prossimo16 settembre e, dunque, scadrà il 14 novembre. Nel diverso caso di notifica avvenuta l’8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° agosto al 15 settembre, 37 giorni dal 16 settembre al 22 ottobre.
 
Termini al “lavoro”
La pausa si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi, non riguarda gli altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, primi fra tutti i termini di versamento delle imposte (per i quali, peraltro, è arrivato, con il Dpcm del 12 maggio scorso, l’ok alla pausa ferragostana che va da lunedì 1° a sabato 20 agosto), ma anche quelli di notifica degli atti impositivi e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa.
 
L’ipotesi dell’accertamento con adesione
Esistono, però, termini che si collocano tra lo “stadio” amministrativo e quello contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza.
Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l’accertamento con adesione (90 giorni) e quella “estiva” disposta dalla legge n. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito (circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale.
In altri termini, i due diversi periodi di sospensione possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 28 Luglio 2011

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