Attualità
Terreni agricoli: aggiornata la banca dati catastale
Ricorso in Commissione tributaria provinciale e istanza di autotutela gli strumenti a disposizione del contribuente che riscontrasse anomalie
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Si chiude il cerchio intorno alle operazioni di aggiornamento della banca dati catastale per i terreni agricoli. E’ stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale il comunicato del 2 aprile dell’Agenzia del territorio, che rende noto l’aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle colture catastali e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni), effettuato sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate, nel 2006, dai soggetti interessati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli (vedi “Vecchie norme lasciate sul terreno dei redditi fondiari”, su FISCOoggi del 25/1/2007). L’elenco dei Comuni e delle particelle interessate da tale aggiornamento è reperibile su www.agenziaterritorio.gov.it.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso, non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del Dlgs 471/1997. La data di pubblicazione del comunicato è più che mai rilevante, poiché, a partire dalla stessa, ciascun contribuente interessato potrà, nei sessanta giorni successivi, prendere visione all’interno di ciascun Comune, dell’elenco delle particelle interessate, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché l’eventuale simbolo di deduzione.
Questo elenco potrà essere reperito presso ciascun Comune interessato, presso i competenti uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, nonché sullo stesso sito internet dell’agenzia fiscale.

Sempre nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del comunicato, coloro i quali riscontrassero delle anomalie nelle operazioni di aggiornamento potranno esperire i ricorsi, di cui al comma 2, articolo 2 del Dlgs 546/1992, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Spirato detto termine, ma anche prima che ciò avvenga, i contribuenti possono comunque sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Agenzia del territorio, formulando apposita istanza da presentare su moduli reperibili sempre sul sito internet di quest’ultima.
Le istanze prodotte in via di autotutela potranno essere presentate direttamente agli uffici competenti dell’Agenzia del territorio, ovvero secondo modalità che saranno definite con apposita disposizione in corso di emanazione, e che potranno prevedere l’utilizzo del canale telematico.

Viene, così, data piena applicazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 34, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che, nella sua versione definitiva, ha previsto questo nuovo tipo di procedura di aggiornamento dei dati catastali dei terreni agricoli (nella stesura originaria della norma era prevista la notifica ad personam, con i mezzi ordinari, dei nuovi redditi attribuiti ai terreni).
Anche in questo ambito, dunque, la telematica conquista spazio, nell’ottica di una maggiore efficienza dell’attività amministrativa, nonché di una sempre più spiccata semplificazione degli adempimenti a cui viene chiamato il contribuente.

Nicola Fasano
pubblicato Mercoledì 18 Aprile 2007

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