Attualità
Tonnage tax, sulla tassazione Ires
per l'opzione scadenza "agli sgoccioli"
La comunicazione telematica da inviare all'Agenzia delle Entrate deve essere trasmessa entro il 31 marzo
nave da carico
Scade il 31 marzo il termine per comunicare al Fisco l'opzione per la tassazione Ires secondo il regime della tonnage tax. Coinvolte nell'adempimento sono le imprese marittime, il cui esercizio coincide con l'anno solare, che intendono utilizzare il regime di determinazione forfetaria della base imponibile. La comunicazione per esercitare o rinnovare l'opzione va inviata per via telematica utilizzando il modello disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione e le regole di presentazione
Sono tre le regole che disciplinano la comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime cui si accompagnano differenti requisiti temporali.
Nel caso di esercizio dell'opzione, la comunicazione deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale l'interessato intende usufruirne. Se si tratta, invece, di rinnovo dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione esercitata in precedenza. Nell'ipotesi di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha prodotto la variazione. Nel caso di nuove imprese, il termine decorre dalla data di costituzione. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali.

L'esercizio dell'opzione: gli utenti interessati
Società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, ma anche società o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, società in nome collettivo e in accomandita semplice. Sono questi i principali soggetti Ires che possono esercitare l'opzione per il regime agevolato, rispetto a quello ordinario. L'opzione per il regime tonnage tax, che può essere individuale o di gruppo, a seconda che ci si riferisca a una singola impresa di navigazione che non fa parte di alcun gruppo o a un gruppo di imprese, si perfeziona soltanto con la trasmissione della comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale non possono esercitare quella per il regime tonnage tax (articolo 160, comma 1, del Tuir). Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, non è possibile optare nuovamente per la tonnage tax prima che sia decorso il decennio originariamente previsto.

La tipologia delle navi
Il reddito, determinato a forfait, si riferisce alle navi che:
  • esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate
  • sono iscritte nel Registro internazionale
  • hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.


Casi particolari
La comunicazione, quando si tratta di gruppi di imprese, deve essere presentata dalla società controllante. Alle controllate spetta comunicare l'esercizio dell'opzione alla controllante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in questo caso, l'opzione deve essere esercitata per tutte le navi con i requisiti previsti dalla legge, gestite dal gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la controllante e le controllate (articolo 2359 del codice civile).

Come presentare la comunicazione
Per presentare la comunicazione, il canale telematico è l'unico possibile. In particolare, le modalità previste sono tre:

  • direttamente da parte dei contribuenti interessati
  • tramite una società del gruppo
  • rivolgendosi a intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf).

Il giorno in cui l'Agenzia riceve per via telematica la comunicazione rileva ai fini della presentazione, mentre la ricevuta che l'Agenzia trasmette per via telematica fa fede come prova. Nel caso di presentazione indiretta, spetta all'intermediario abilitato rilasciare copia della comunicazione. In questa seconda ipotesi, nella comunicazione è esplicitato, in apposita sezione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia i dati contenuti nella comunicazione e a presentarla. Nell'apposito spazio deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata predisposta direttamente oppure è stata consegnata già interamente compilata dall'interessato.

Il software per la trasmissione telematica
Per effettuare la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione, sul sito dell'Agenzia è disponibile gratuitamente il software dedicato Tonnage-Tax. Può essere utilizzato sia da chi invia direttamente la comunicazione sia dagli intermediari abilitati.

Gianluca Di Muro
pubblicato Giovedì 24 Marzo 2011

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