Normativa e prassi
Una schiarita sul lavoro nero
Il nuovo sistema sanzionatorio. Le competenze dopo la modifica del quadro normativo di riferimento
Cinesi sfruttate al lavoro
Le modifiche delle disposizioni sulle sanzioni in materia di "lavoro nero" e, in particolare, la gestione e l'assegnazione delle competenze per le violazioni che, dalla contestazione alla riscossione, hanno visto mutare il quadro normativo di riferimento. E' questo l'oggetto della circolare n. 35/E del 30 maggio, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e precisazioni su questioni di non immediata soluzione.

Il quadro normativo
In seguito ai cambiamenti apportati dal "Visco-Bersani", la situazione relativamente alla "disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" può essere così riassunta:

 

  • facendo seguito all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 12 aprile 2005), la determinazione della sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più effettuata in relazione al costo del lavoro calcolato "per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione", essendo la stessa ora quantificata in una somma che varia da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo
  • alla sua constatazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro
  • alla sua irrogazione non è più competente l'Agenzia delle entrate, ma la direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente.

La nuova "disciplina" produce effetto dal 12 agosto 2006 (entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge "Visco-Bersani"), con tutta una serie di problematiche, affrontate dall'Agenzia delle entrate, attinenti i rapporti non ancora esauriti a tale data. Esaminiamo, appunto le indicazioni date dall'Amministrazione finanziaria.

Irrogazione delle sanzioni
Come detto, in base alla nuova normativa, competente a irrogare le sanzioni è, dal 12 agosto 2006, la direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente. L'Agenzia, facendo riferimento a un parere dell'Avvocatura generale dello Stato (8 marzo 2007), ha precisato che la stessa direzione provinciale del Lavoro è competente a irrogare la sanzione anche per le violazioni constatate prima del 12 agosto 2006, "non rilevando al riguardo la provenienza né la data della constatazione".

Contestazione della sanzione
Il termine di novanta giorni entro cui, se non è avvenuta la contestazione immediata della violazione, questa va notificata, negli estremi, al trasgressore, decorre non dal momento della violazione, ma da quello in cui l'Amministrazione competente all'irrogazione della sanzione abbia a disposizione i risultati delle verifiche svolte.

Iscrizione a ruolo delle sanzioni
Per le sanzioni irrogate, prima del 12 agosto 2006, dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, gli stessi restano competenti a effettuare l'iscrizione a ruolo "anche successivamente alle modifiche normative in commento".

Giudice competente
Continua a rientrare nella giurisdizione delle commissioni tributarie l'impugnazione, solo per vizi propri, delle cartelle di pagamento relative a sanzioni irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in data antecedente al 12 agosto 2006.
Dal momento che la direzione provinciale del Lavoro provvede all'irrogazione delle sanzioni mediante ordinanza-ingiunzione, avverso la stessa è proponibile opposizione da esperire innanzi al giudice ordinario.

Controversie pendenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005
Relativamente agli effetti della pronuncia della Consulta sui procedimenti giurisdizionali ancora in corso (su quelli esauriti, infatti, non opera la retroattività), il principio costituzionale in base al quale una norma non ha più efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza "va coordinato - come più volte affermato dalla Corte di cassazione - con le regole fondamentali che governano il processo... con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità...".
Pertanto, in riferimento al contenzioso pendente, gli uffici dovranno verificare caso per caso che i soggetti interessati abbiano eccepito e dimostrato l'effettivo periodo di utilizzazione dei lavoratori irregolari, assolvendo adeguatamente all'onere della prova. Soltanto qualora ne ricorrano i presupposti, la sanzione potrà essere rideterminata in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.
In termini strettamente processuali questo vuol dire che "la deduzione secondo cui il periodo nel quale è stato utilizzato il lavoro irregolare sia iniziato successivamente al primo gennaio dell’anno di constatazione della violazione deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non può essere introdotta mediante una memoria successiva"; né tantomento, costituendo domanda nuova, può essere proposta in appello.

Alfonso Lucarelli
pubblicato Mercoledì 30 Maggio 2007

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