Dal mondo
Ungheria, cfc più pesante per i residenti extra Ue
Modificata la normativa in materia di società controllate estere. Fissata l’aliquota al di sotto della quale scatta la disciplina
La tassazione dei redditi societari viene confermata al 16% anche se è prevista una aliquota ridotta sui primi 5 milioni di fiorini (in passato erano 50 milioni). Ridotto da due a un anno l’holding period previsto per beneficiare dell’esenzione sulle plusvalenze. La tassazione dei redditi societari in Ungheria viene confermata al 16% anche se è prevista una aliquota ridotta sui primi 5 milioni di fiorini (in passato erano 50 milioni). Inoltre è stato ridotto da due a un anno l’holding period previsto per beneficiare dell’esenzione sulle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Per beneficiare dell’esenzione è tuttavia prevista una procedura di segnalazione alle autorità competenti che è stato semplificato. In Italia il periodo di detenzione richiesto per beneficiare dell’esenzione al 95 per cento è stato recentemente ridotto da 18 a 12 mesi ad opera della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Più precisamente, l’articolo 87 comma 1 lett. a) del Tuir richiede l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.

Cambia la normativa sulle controllate estere

È stata inoltre modificata la normativa in materia di società controllate estere stabilendo che la disciplina volta a contrastare la costituzione di società partecipate in paradisi fiscali trova applicazione solamente in relazione a società non residenti in Paesi dell’Unione europea, in Paesi Ocse o in Paesi convenzionati con l’Ungheria. L’aliquota di imposizione al di sotto della quale scatta la disciplina Cfc è fissata al 10,67 per cento. Inoltre è venuta meno la possibilità di ottenere l’esimente connessa allo svolgimento di determinate attività. La normativa non presenta alcun elemento di incompatibilità con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato di Roma atteso che sono escluse le società appartenenti all’Unione europea.

Persone fisiche, plusvalenze immobiliari
In passato, le plusvalenze dalla cessione di beni immobili residenziali da parte di persone fisiche beneficiavano dell’esenzione sulle plusvalenze se detenuti per un periodo di 15 anni. Dal 2008 il periodo di detenzione è stato ridotto a cinque anni. In particolare è prevista una riduzione della base imponibile al passare degli anni. Si veda la successiva tabella.

                   





Si ricorda che in Italia le plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili a destinazione abitativa sono esenti da tassazione se il periodo di detenzione supera i cinque anni e, in ogni caso, se per la per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Recepimento della direttiva 112/2006
L’Ungheria ha recepito la direttiva 112 del 2006 che ha sostituito la vecchia direttiva 388 del 1977 (la cosiddetta sesta direttiva Iva). Tra le novità si segnala la possibilità di optare per la tassazione dell’Iva di gruppo anche al di fuori dei casi dei gruppi operanti nel settore finanziario (unica ipotesi in precedenza ammessa). È stato allineato al regime Iva comunitario anche il trattamento della vendita di beni immobili. In linea generale la vendita e la locazione di beni immobili sono esenti da Iva, tuttavia il contribuente può optare per il regime Iva per un periodo di cinque anni. Analogamente a quanto avvenuto in Italia, è stato inoltre prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge con l'obiettivo di restringere le possibilità di evasione del tributo. Il metodo dell’inversione, contabile, infatti, determina l’applicazione dell’Iva con una operazione contabile evitando quindi il rischio che l’acquirente detragga un’imposta che il cedente non versa illegittimamente all’Erario. Inoltre è stato concesso alle società di leasing di detrarre l’Iva sull’acquisto di autovetture utilizzate dalle società che le acquistano per noleggiarle a terzi. Infine è stato previsto che gli apporti di capitale in natura siano esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.
Ennio Vial
pubblicato Lunedì 31 Marzo 2008

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