Analisi e commenti
Valore di avviamento: può costare caro non rispondere al questionario
La mancata restituzione legittima la determinazione induttiva della congruità dell'importo dichiarato
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Nel contenzioso in materia di cessione di azienda e valutazione dell'avviamento, una questione non di poco conto: è rappresentata dalle conseguenze per la mancata risposta al questionario inviato dall'ufficio. Immaginiamo il seguente caso operativo. Una società nel 2006 cede la sua azienda. Per valutare la congruità del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, l'ufficio invia alla società un questionario, con cui chiede di produrre: copia dei bilanci dei tre anni precedenti alla cessione, registro dei beni ammortizzabili, perizia indicante il criterio di determinazione del prezzo di vendita.
Nel questionario viene chiaramente evidenziato come "la mancata restituzione legittima ugualmente la determinazione induttiva dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni imponibili".

Il contribuente non risponde al questionario.
Il prezzo di cessione viene dichiarato in 100mila euro e interamente imputato ad avviamento.

L'ufficio, a seguito della mancata risposta, effettua ricerche all'Anagrafe tributaria da cui emerge che nei tre anni precedenti la vendita era stato dichiarato un volume d'affari pari a:
  • 200mila euro nel 2003
  • 300mila euro nel 2004
  • 150mila euro nel 2005.

Nel calcolare il corretto avviamento, l'ufficio, secondo quanto anche indicato dall'articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1997, lo commisura alla media dei ricavi relativi agli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è avvenuto il trasferimento, con un reddito medio accertato dunque per 216mila euro.

Il contribuente impugna l'avviso, contestando genericamente la metodologia applicata dall'ufficio, senza però opporre alternative concrete di valutazione.
Il ricorso del contribuente dovrebbe essere respinto sulla base di almeno tre inappuntabili considerazioni.
In un tale contesto infatti:

  1. il metodo di valutazione adottato dall'ufficio per la determinazione del valore di avviamento sarebbe corretto (in quanto già riconosciuto tale dal legislatore - vedi articolo 2 del Dpr 460/1997)
  2. tanto più tale metodo sarebbe corretto, considerato che il contribuente non ha neppure risposto alle richieste di spiegazione rivoltegli dallo stesso ufficio con il questionario
  3. tanto più tale metodo sarebbe corretto, considerato che il contribuente non solo non ha risposto al questionario, ma poi neanche in sede contenziosa ha indicato metodi o importi alternativi (e se infine anche li avesse indicati, non avendo risposto al questionario, tali [tardive] eccezioni sarebbero state comunque, come detto dalla Cassazione, "circostanze soggettive non potute conoscere dall'Ufficio").

Per ulteriore chiarezza giova comunque ancora ribadire quanto segue.
Il contribuente, nel caso ipotizzato, come detto, non ha fornito alcuna idonea prova contraria alla ricostruzione dell'ufficio.
Il fatto che non abbia risposto al questionario, ai sensi di quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 4916/2005, non può non influire (in negativo per il contribuente) sulla valutazione che il giudice tributario può trarre dal comportamento delle parti.
Tale principio è stato espresso in maniera convincente anche dalla Ctr della Sicilia che, con la sentenza 20/2004 (vedi anche la sentenza della Ctr del Lazio 38/2006), ha affermato che, in caso di mancata indicazione (già in sede di contraddittorio pre-contenzioso) di prove e documenti idonei a superare le ricostruzioni presuntive dell'ufficio, le giustificazioni addotte poi in contenzioso sono mere "circostanze soggettive non potute conoscere dall'Ufficio" e, sulla falsariga di quanto già riconosciuto dalla Corte suprema con la sentenza 1286/2004, la mancanza di (idonea) contestazione in sede di verifica (o di contraddittorio pre-accertamento) delle riprese effettuate dall'Amministrazione "equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati".

Il problema allora consiste nell'accertare un valore di avviamento il più possibile rispondente alla realtà.
La scelta del metodo di calcolo è del resto in questi casi fondamentale.
I principali metodi di valutazione proposti dalla dottrina aziendalistica si riassumono nei seguenti:

    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    metodo analitico-patrimoniale metodo sintetico-reddituale metodo misto patrimoniale-reddituale metodo delle società comparabili (o metodo dei moltiplicatori) metodo del market value added metodo finanziario.

Il ricorrente, nel cercare di fornire una ricostruzione alternativa a quella dell'ufficio (e di questa più verosimile e attendibile), dovrà allora fare riferimento ad almeno uno di essi.
I metodi più "attendibili" sono quello analitico-patrimoniale e quello patrimoniale-reddituale, laddove, mentre il metodo patrimoniale trova migliore applicazione con riferimento a quelle aziende nelle quali la struttura patrimoniale costituisce la componente prevalente del valore dell'azienda, al contrario il metodo reddituale è più adatto alla valutazione di quelle aziende dove l'organizzazione e la clientela costituiscono fattori determinanti e dove il valore aziendale è svincolato rispetto a quello patrimoniale dei beni posseduti.
L'avviamento deve, quindi (verosimilmente), corrispondere al reddito medio prospettico del ramo di azienda ceduto, inteso come attività e redditività attesa dell'azienda.
Per calcolare l'avviamento e per non quantificare l'importo in base a mere stime, previsioni o congetture, è necessario fare riferimento al reddito dichiarato dalla società che ha concretamente esercitato l'attività oggetto del ramo di azienda trasferito, solo dato oggettivo a cui rapportarsi.

Se il contribuente vuole dunque superare la ricostruzione dell'ufficio, effettuata sulla base della metodologia già indicata dal Dpr 460/1996 (sicuramente idonea, come ha evidenziato anche la Cassazione, a fondare un'adeguata motivazione di accertamento; vedi sentenze 613/2006 e 2702/2002), dovrà allora specificatamente provare la non rispondenza a realtà di tale ricostruzione e lo dovrà fare sulla base di fondate prove e non sulla base di semplici asserzioni di principio o interpretazioni della norma non rispondenti al dato letterale della stessa.

Laddove però neppure abbia risposto al questionario inviatogli dall'ufficio, la stessa possibilità di addurre ricostruzioni alternative a quelle dell'Amministrazione finanziaria sarà fortemente "limitata" e comunque soggetta alla valutazione del giudice, che dovrà necessariamente tenere conto del comportamento scorretto del medesimo contribuente (cfr Ctp di Firenze, sez. 20, sentenza 08/20/07 depositata il 29 gennaio 2007).

Giovambattista Palumbo
pubblicato Martedì 1 Luglio 2008

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