Attualità
In vigore la Convenzione tra Messico e Cina
Dal 1° marzo è operativo il trattato firmato lo scorso 12 settembre che presenta alcune caratteristiche peculiari

Tra le particolarità si segnala che la Convenzione, pur ispirandosi al modello Ocse, risente comunque dell’influsso esercitato dal modello elaborato dall’Onu finalizzato a privilegiare i Paesi in via di sviluppo. La stabile organizzazione sussiste anche nel caso del cantiere di durata semestrale
Le ritenute sui flussi di reddito

Le ritenute sui flussi di reddito sono complessivamente abbastanza contenute in quanto è previsto un 5 per cento sui dividendi e un 10 per cento sugli interessi e le royalties. Va inoltre precisato che non si applica alcuna ritenuta sugli interessi corrisposti a ciascuno dei due Stati, alle rispettive banche centrali e alle istituzioni finanziarie a partecipazione pubblica. Per quanto concerne i canoni si segnala che la definizione comprende le seguenti tipologie: i pagamenti per l’utilizzo di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche; i corrispettivi per la fornitura di conoscenze di carattere scientifico, industriale o tecnico; i compensi per la trasmissione di immagini o suoni via satellite, via cavo o con tecnologie similari. Si segnala, inoltre, che rientrano tra i canoni anche le plusvalenze derivanti dall’alienazione dei predetti diritti. Si tratta di una particolarità in quanto lo stesso Commentario al modello Ocse distingue nettamente il compenso per lo sfruttamento del diritto, che rimane comunque in capo al soggetto concedente, dal corrispettivo per l’acquisto del diritto che si concretizza in buona sostanza nell’acquisto di un bene immateriale che, di norma, rientra nella disciplina residuale prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 13 del modello Ocse. La norma, in particolare, stabilisce che "gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente".

Lo scostamento dal Modello Ocse: la stabile organizzazione
In base a quanto previsto nella Convenzione, la stabile organizzazione sussiste anche nel caso del cantiere di durata semestrale mentre, come noto, il modello Ocse prevede la durata dei 12 mesi. Particolarità sono segnalate anche in relazione alle modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione. Infatti, se è pacifico che la branch è legittimata a dedurre le spese generali di carattere amministrativo, è tuttavia vietata la deduzione di royalties, compensi o pagamenti similari a fronte della concessione in uso di marchi o diritti o a fronte di utilizzi di brevetti o di specifici servizi forniti o per attività di management. Inoltre, a parte il caso del settore bancario, è altresì esclusa la deducibilità di oneri finanziari a fronte di prestiti erogati dalla casa madre alla propria branch. E’ appena il caso di osservare come queste impostazioni differiscano non soltanto dal modello Ocse ma anche dalle conclusioni elaborate sempre dall’Ocse nella bozza di discussione sulle modalità di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione datata 2 agosto 2004 e pubblicata sul proprio sito. Una disposizione particolare è prevista anche per i redditi di lavoro autonomo. Mentre il modello Ocse ha ormai abrogato l’articolo 14, facendo confluire i professionisti nella disciplina della stabile organizzazione di cui agli articoli 5 e 7, la Convenzione tra il Messico e la Cina prevede, all’articolo 14v che il professionista sia tassato esclusivamente nello Stato di residenza a meno che disponga nell’altro Stato di una base fissa, oppure risieda nell’altro Stato per almeno 183 giorni. Nel primo caso potranno essere tassati esclusivamente i profitti attribuibili a detta base fissa. Nella seconda ipotesi, invece, la tassazione nello Stato ospite potrà riguardare solamente per le attività qui svolte.

Il metodo per contrastare la doppia imposizione
Da ultimo si segnala che, ai sensi dell’articolo 23 del Trattato, entrambi gli Stati combattono la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta. Si tratta del credito di imposta "ordinario" che limita la deduzione di quanto pagato nello Stato estero nei limiti dell’imposta corrispondentemente applicabile sul medesimo reddito da parte dello Stato di residenza. Si tratta di una previsione in linea con il modello Ocse e con la stessa normativa interna italiana. Una particolarità è tuttavia prevista per i dividendi pagati da società possedute per almeno il 10 per cento. In questo caso, infatti, è concesso un credito a fronte delle imposte sottostanti pagate dalla società figlia.
Guerrino Sozza
pubblicato Martedì 23 Maggio 2006

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