Avviso ai litiganti
È dal contenuto della conciliazione
che si ricava il Registro dovuto
L’atto non è equiparabile a una sentenza ma va soggetto all'imposta determinata in base a quanto messo nero su bianco nell’accordo in esso recepito
conciliazione
SINTESI: Va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione riguardante una controversia tra privati non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito. Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d'imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento. Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento (Cassazione n. 5480 del 2008).
 
Ordinanza n. 27979 del 21 dicembre 2011 (udienza 16 novembre 2011)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. Lupi Fernando - Est. Botta Raffaele
Imposta di registro – Accordo costitutivo o modificativo di diritti – Pagamento del tributo – Presupposti
pubblicato Mercoledì 11 Gennaio 2012

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