Anagrafe delle Onlus: sulle liti
decide il giudice tributario
La controversia sul provvedimento di cancellazione o sul rifiuto di iscrizione riguarda un atto di revoca o diniego di agevolazioni fiscali
SINTESI: La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dell'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuita al Giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni. Difettano del tutto, infatti, i presupposti per l'attribuzione della controversia agli organi di giustizia amministrativa, ove si consideri che l'iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.
Sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 (udienza del 24 novembre 2009)
Corte di cassazione, SS. UU. Civ. - Pres. Carbone, Rel. D'Alessandro
Processo tributario - Onlus - Anagrafe - Ricorso - Provvedimento di cancellazione - Giurisdizione - Giudice tributario
pubblicato il 10/02/2010
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