Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Avviso ai litiganti
Assenza di autonoma organizzazione.
Il giudice spieghi le sue ragioni
Il giudice spieghi le sue ragioni
Se mancano le motivazioni che hanno fatto propendere per l’esclusione dall’Irap del professionista, la decisione è da annullare
SINTESI: L’assenza di autonoma organizzazione comporta l’esclusione dall’applicazione dell’IRAP nei confronti dei lavoratori autonomi. Al riguardo, “a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n.3680/2007, 3678/2007, n.3676/2007, n.3672/2007). Il giudice tributario non è esonerato dall’onere di motivazione, dovendo esplicitare le ragioni secondo le quali sussista o meno nel concreto la c.d. “autonoma organizzazione”. In difetto di ciò, la decisione impugnata va annullata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
Ordinanza n. 6073 del 15 marzo 2011 (udienza del 9 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Lupi, Rel. Di Blasi
IRAP – Soggetti passivi – Lavoratori autonomi – Assenza di autonoma organizzazione – Decisione di merito – Onere della motivazione pubblicato Lunedì 4 Aprile 2011
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