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Avviso ai litiganti
Condono clemenziale: il salto di rata
determina la decadenza dai benefici
determina la decadenza dai benefici
In caso di mancato puntuale versamento di quanto dovuto, è inefficace la definizione agevolata per gli omessi versamenti delle imposte indicate in dichiarazione
SINTESI: La definizione agevolata prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, prevedeva la possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi ovvero, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni. Tale modalità di definizione agevolata costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.
Ordinanza n. 26908 del 14 dicembre 2011 (udienza del 22 novembre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Parmeggiani Carlo - Est. Cirillo Ettore
Definizione agevolata ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 – Omesso versamento delle rate successive alla prima – Inefficacia della definizione
Ordinanza n. 26908 del 14 dicembre 2011 (udienza del 22 novembre 2011)
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pubblicato Martedì 27 Dicembre 2011
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