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Avviso ai litiganti
Il conteggio degli interessi
comincia dalla liquidazione
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Il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalle norme di riferimento non decorre, infatti, dalla presentazione della dichiarazione. L’ufficio dunque ha più tempo
SINTESI: Qualora l’ufficio proceda all’attività di controllo formale di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, con conseguente iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni ed interessi, occorre riferirsi a tale disciplina ai fini del computo dei termini di decadenza. Il termine previsto dall’articolo 36-bis per procedere al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è ordinatorio, così come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 229 del 1999 e dalla norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) di cui all’articolo 28 della legge n. 449 del 1997.
In caso di iscrizione a ruolo di sopratasse, l’ufficio deve procedere ad iscrizione a ruolo entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 20, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997. In caso di impugnazione della cartella di pagamento, il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla definizione del procedimento giurisdizionale.
Sentenza n. 20600 del 7 ottobre 2011 (ud. del 15 giugno 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Olivieri
Attività di controllo delle dichiarazioni – Controllo formale ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 – Natura ordinatoria del termine – Effetti
In caso di iscrizione a ruolo di sopratasse, l’ufficio deve procedere ad iscrizione a ruolo entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 20, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997. In caso di impugnazione della cartella di pagamento, il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla definizione del procedimento giurisdizionale.
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pubblicato Martedì 18 Ottobre 2011
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