Avviso ai litiganti
Dalla contabilità in nero un'ombra
su quella ufficiale, pur regolare
Piena rilevanza probatoria alla documentazione "parallela" rinvenuta nel corso di un'ispezione, anche in presenza di scritture formalmente corrette
SINTESI: Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, richiama, quanto alle modalità di accesso alle aziende, le prescrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, che, in materia di IVA, richiedono l'autorizzazione del capo dell'Ufficio da cui gli accertatori dipendono. Tuttavia, non è comminata alcuna nullità qualora tale precetto non sia rispettato, ad esempio, quando l'accesso è avvenuto presso un'appendice della azienda, nei locali ove veniva trascritta e custodita, in appositi files, la contabilità dell'azienda stessa. In ogni caso, l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass. civ. sentenze nn. 8344/2001, 12871/2001, 4987/2003), la inutilizzabilità degli stessi, non sussistendo una specifica previsione in tal senso. La c.d. contabilità in nero, costituita da appunti personali, annotazioni o informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. nn. 25610/2006, Cass. n. 6949/06). Ne deriva che qualora a seguito di ispezione venga rinvenuta documentazione non obbligatoria, astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé priva di rilevanza probatoria dal Giudice, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass. n. 19329/2006).

Sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010 (udienza del 27 ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Campanile
Accertamento - Accesso in azienda - Modalità - Locali dove sono contenuti supporti informatici e files elettronici - Contabilità in nero - Valenza probatoria
pubblicato Mercoledì 24 Febbraio 2010

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