Avviso ai litiganti
Fattura per operazioni inesistenti:
l’obbligo di versare l’Iva rimane
Il documento non può essere annullato da una successiva nota di credito, salvo che non si dimostri di averlo ritirato prima dell’utilizzo da parte del destinatario
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SINTESI: In materia di Iva l’emissione di fattura per operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni inesistenti) obbliga al pagamento dell’Iva indicata in fattura ex art. 21, comma 7, del Dpr n. 633 del 1972. Al riguardo, la ratio sottostante alla disposizione del Dpr n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, va ravvisata nella esigenza di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’Iva, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione artt. 18 e 19, secondo cui, siccome l’emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito di imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia debitore, nei confronti della stessa, della corrispondente imposta (cfr Cass. 7289/01). In proposito, l’emissione di note di credito a seguito della riduzione del prezzo di una determinata operazione in precedenza fatturata se afferisce ad operazione inesistente comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta assolta. Rimane, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Dpr n. 633 del 1972, l’obbligo di versare l’imposta indicata in fattura. Il contribuente si sottrae a tale obbligo, secondo un orientamento della Corte di Giustizia, allorché colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali riuscendo a farsi restituire e a distruggere le fatture prima del loro uso da parte del destinatario.

Sentenza n. 21110 del 13 ottobre 2011 (udienza del 4 luglio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Bernardi
IVA – Operazioni inesistenti – Fatturazione – Obbligo di versare l’Iva indicata in fattura – Perdita del diritto alla detrazione
pubblicato Giovedì 27 Ottobre 2011

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