Avviso ai litiganti
Il rimborso dell'Iva non arriva
se il rappresentante fiscale parte
La sua semplice sostituzione non integra il presupposto della cessazione dell'attività da parte della società estera, caso in cui è ammessa la richiesta
uomo che parte
SINTESI: La semplice sostituzione del rappresentante fiscale in Italia di una società estera, non integra il presupposto della cessazione dell'attività del soggetto Iva, di cui al Dpr 633/1972, articolo 30, comma 2, in forza del quale il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, in deroga alla disciplina generale secondo la quale l'eccedenza va computata in detrazione nell'anno successivo. Il dato letterale della norma non lascia infatti adito a dubbi che la procedura del rimborso sia ammessa soltanto in caso di cessazione dell'attività della società contribuente (soggetto sostanziale del rapporto tributario) e non del suo rappresentante fiscale. Un problema su come recuperare l'indebito pagamento avrebbe potuto porsi solo se, contrariamente a quanto risulta pacificamente acquisito, la società non avesse provveduto a nominare, senza soluzione di continuità, un nuovo rappresentante fiscale in Italia. Trattandosi, poi, di presupposto che consente la deroga al regime ordinario, l'onere della prova gravava esclusivamente sul contribuente che invocava la procedura di rimborso.

Sentenza n. 8790 del 10 aprile 2009 (udienza del 5 marzo 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Merone
IVA - Sostituzione del rappresentante fiscale in Italia di una società estera - Rimborso somme versate in eccedenza - Applicabilità dell'art. 30 del DPR n. 633/1972 - Esclusione - Onere della prova al contribuente
pubblicato Lunedì 4 Maggio 2009

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