Avviso ai litiganti
Inapplicabili al processo tributario
le garanzie per il giudizio penale
Ai fini dell'accertamento fiscale non rileva che, nel corso delle attività ispettive, il contribuente non sia stato assistito dal proprio difensore
SINTESI: L'accertamento tributario ha regole e formalità differenti da quelle disposte nel giudizio penale; conseguentemente, le informazioni raccolte dai verificatori in violazione delle regole del contraddittorio previste in sede penale per gli atti che richiedono la necessaria presenza del difensore (artt. 63 e 369 c.p.p.) non sono applicabili al procedimento tributario. Al riguardo, la rilevanza penale degli accertamenti tributari non comporta l'affievolimento del loro valore probatorio in sede civile o tributaria, mentre le regole e le garanzie previste per il giudizio penale hanno valore soltanto all'interno dello stesso. Tale principio di autonomia dei diversi procedimenti, siano essi civili, tributari o penali è espressamente sancito dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della applicazione della legge penale.

Sentenza n. 22984 del 12 novembre 2010 (udienza del 22 settembre 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Plenteda, Rel. Marigliano
Verifiche e controlli - Formalità - Atti che richiedono la presenza del difensore - Validità di fini tributari
pubblicato Lunedì 6 Dicembre 2010

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