Avviso ai litiganti
Indagini bancarie. Registri persi?
L'assenza di colpa non dà il passi
L'onere della prova contraria resta comunque in capo al contribuente, che può però ricorrere a testimoni o presunzioni, in deroga agli ordinari limiti
SINTESI: Va accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate alla luce dei consolidati principi secondo cui, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili. D'altra parte, nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo d'esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Sentenza n. 587 del 15 gennaio 2010 (udienza del 5 novembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Virgilio
Accertamento induttivo - Dati bancari - Prova testimoniale - Incendio della contabilità
pubblicato Martedì 26 Gennaio 2010

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