Avviso ai litiganti
Investimenti in aree svantaggiate:
ok all'obbligo di comunicare i dati
Respinta dalla Consulta la tesi dell'illegittimità costituzionale della norma che dispone, in mancanza dell'adempimento, la decadenza dal contributo
SINTESI: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sollevata con riferimento alla fissazione del termine del 28 febbraio 2003 "a pena di decadenza dal contributo", per l'invio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte dei soggetti che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, il contributo (nella forma di credito di imposta) per gli investimenti nelle aree svantaggiate, e motivata sulla base del presunto assoggettamento alla stessa sanzione della decadenza dal beneficio per "situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione". Infatti, con ordinanza n. 124 del 2006, è già stato ricostruito il quadro normativo di riferimento e individuata la ratio della norma denunciata. In particolare è stato precisato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 all'art. 8, con il sistema basato sulla fruizione del contributo previo assenso, il legislatore ha previsto una nuova procedura di acquisizione dei dati sugli investimenti realizzati, ponendo il relativo obbligo informativo a carico sia delle imprese che hanno già conseguito in via automatica il diritto al contributo, sia di quelle che lo hanno conseguito previo assenso dell'Agenzia delle entrate. Come precisato nell'ordinanza n. 124 del 2006, tale anticipata acquisizione di dati consente di perseguire sia la finalità di rendere più tempestive e meno onerose per l'amministrazione finanziaria le verifiche sulla spettanza del contributo, sia le finalità, di pari interesse pubblico, indicate nell'alinea del comma 1 del citato art. 62 della legge n. 289 del 2002, della "prevenzione di comportamenti elusivi" e della realizzazione di "adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi". Di conseguenza, in considerazione delle esigenze di tempestiva integrazione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, risulta non irragionevole che la "decadenza dal contributo" automaticamente conseguito sia prevista tanto per l'ipotesi del mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi, quanto per quella della riscontrata insussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione. Né sussiste la denunciata disparità di trattamento, perché la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni.

Ordinanza n. 185 del 26 giugno 2009 (udienza del 22 giugno 2009)
Corte costituzionale - Pres. Amirante, Red. Gallo
Investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 62, comma 1, lett. a) L. 27 dicembre 2002, n. 289 - Dati degli investimenti - Trasmissione - Modalità - Adempimento formale previsto a pena di decadenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
pubblicato Lunedì 13 Luglio 2009

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