Martedì 22 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:02
Avviso ai litiganti
Iva detratta indebitamente:
la spiegazione al contribuente
la spiegazione al contribuente
La prova per giustificare il diritto esercitato, inoltre, deve essere idonea e non può consistere nella semplice esibizione dei mezzi utilizzati per il pagamento
SINTESI: L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti comporta, in caso di contestazione da parte dell’ufficio, l’onere di provare l’esistenza dell’operazione per la quale si effettua la detrazione. Tale prova deve essere data attraverso idonea documentazione. Pertanto, se il contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa deve ritenersi indebita, e legittimamente l’Ufficio provvede a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta (Cassazione n. 7144 del 2007). Detta prova, inoltre, non può esser costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali (Cassazione n. 15228 del 2001; Cassazione 5/11/2001, n. 13662, n. 11203 del 2007). Le peculiarità del meccanismo dell'Iva esclude, poi, che possa essere irrilevante, ai fini del conseguimento del diritto alla detrazione l'assenza di registrazione delle fatture di vendita da parte della cedente, imponendosi, in tal caso, che sia approfondita la ricorrenza dell’ulteriore requisito della detraibilità, costituito dall’“inerenza all’impresa” dell’operazione fatturata.
Sentenza n. 27198 del 16 dicembre 2011 (udienza 10 novembre 2011)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
IVA – Diritto alla detrazione – Presupposti giustificativi – Onere della prova a carico del contribuente
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pubblicato Lunedì 2 Gennaio 2012
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