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Avviso ai litiganti
Iva non dovuta? Solo chi vende
può richiederla indietro al Fisco
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L'Amministrazione, estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non è tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto versato per rivalsa
SINTESI: La questione concernente l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso in tema di Iva va esaminata alla luce dell'ormai consolidato principio secondo cui una corretta lettura del Dpr n. 633 del 1972, artt. 17 e 18, consente di identificare nel cedente del bene (o nel prestatore del servizio) il soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria ed eventualmente obbligato a restituire al cessionario (o al committente) la somma pagata a titolo di rivalsa. Infatti, i tre rapporti che discendono dal compimento dell'operazione imponibile (tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta; tra il cedente e il cessionario, in ordine alla rivalsa; tra l'amministrazione e il cessionario, per ciò che a attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa), pur essendo collegati, non interferiscono tra loro. Ne consegue che il cedente non può opporre al cessionario - il quale agisca in restituzione l'avvenuto versamento dell'imposta, che il cessionario non può opporre all'amministrazione - che escluda la detrazione - che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima, e, infine, che solo il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.
Sentenza n. 18487 del 19 agosto 2009 (udienza del 1° luglio 2009)
Corte di cassazione, Sezione tributaria - Pres. Cappabianca, Rel. Di Blasi
Iva - Rimborso - Soggetti legittimati - Cedente - Istanza di rimborso - D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19 - D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Sentenza n. 18487 del 19 agosto 2009 (udienza del 1° luglio 2009)
Corte di cassazione, Sezione tributaria - Pres. Cappabianca, Rel. Di Blasi
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pubblicato Venerdì 11 Settembre 2009
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