Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Avviso ai litiganti
Iva su prestazioni pubblicitarie.
Su tutto, la sede del destinatario
Su tutto, la sede del destinatario
Se il fruitore è extra Ue, l'imposta non è dovuta. Anche quando la transazione è avvenuta con l'intermediazione di un rappresentante fiscale
SINTESI: In tema di diritto al rimborso dell'Iva su prestazioni pubblicitarie rese da un soggetto domiciliato e residente in uno Stato membro dell'Ue a favore di un soggetto domiciliato fuori dell'Ue, che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato membro dell'Ue, con sentenza del 19 febbraio 2009, adottata nella causa C-1/08, la Corte di giustizia (su ordinanza della Cassazione n. 28995 del 21 dicembre 2007) ha chiarito che:
a) "in materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità Europea, il luogo della prestazione, in linea di principio, ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE,... è fissato ove ha sede il destinatario";
b) "tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388,... stabilendo il luogo della prestazione dei servizi in questione, in deroga a detto principio, all'interno dello Stato membro interessato";
c) se il destinatario della prestazione pubblicitaria è stabilito in uno Stato terzo e si applica il principio di territorialità, l'IVA non è dovuta e, se essa è stata pagata, il destinatario ha il diritto al rimborso; di contro, se il destinatario è stabilito in uno Stato terzo, ma lo Stato membro ha derogato al principio di territorialità, l'IVA è dovuta e, se è stata pagata, il destinatario non ha diritto al suo rimborso;
d) "la designazione di un rappresentante fiscale non ha, di per sé, rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni ricevute od effettuate dalla persona rappresentata".
Considerato che dall'esame della legislazione italiana in materia di Iva sulle prestazioni pubblicitarie non è rinvenibile alcuna clausola di deroga espressa, deve ritenersi applicabile, in materia di prestazioni pubblicitarie, il principio di territorialità della sede del destinatario, e pertanto, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità europea, il luogo della prestazione è fissato ove ha sede il destinatario, con l'ulteriore conseguenza che l'Iva non è dovuta, anche se il destinatario finale ha operato con l'intermediazione di un rappresentante fiscale in Italia, e, se l'Iva è stata pagata, il destinatario ha diritto al suo rimborso.
Sentenza n. 26687 del 18 dicembre 2009 (udienza del 14 ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Meloncelli
Iva - Prestazioni pubblicitarie - Rese a soggetto domiciliato fuori dell'UE - Luogo della prestazione - Principio di territorialità della sede del destinatario
a) "in materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità Europea, il luogo della prestazione, in linea di principio, ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE,... è fissato ove ha sede il destinatario";
b) "tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388,... stabilendo il luogo della prestazione dei servizi in questione, in deroga a detto principio, all'interno dello Stato membro interessato";
c) se il destinatario della prestazione pubblicitaria è stabilito in uno Stato terzo e si applica il principio di territorialità, l'IVA non è dovuta e, se essa è stata pagata, il destinatario ha il diritto al rimborso; di contro, se il destinatario è stabilito in uno Stato terzo, ma lo Stato membro ha derogato al principio di territorialità, l'IVA è dovuta e, se è stata pagata, il destinatario non ha diritto al suo rimborso;
d) "la designazione di un rappresentante fiscale non ha, di per sé, rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni ricevute od effettuate dalla persona rappresentata".
Considerato che dall'esame della legislazione italiana in materia di Iva sulle prestazioni pubblicitarie non è rinvenibile alcuna clausola di deroga espressa, deve ritenersi applicabile, in materia di prestazioni pubblicitarie, il principio di territorialità della sede del destinatario, e pertanto, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità europea, il luogo della prestazione è fissato ove ha sede il destinatario, con l'ulteriore conseguenza che l'Iva non è dovuta, anche se il destinatario finale ha operato con l'intermediazione di un rappresentante fiscale in Italia, e, se l'Iva è stata pagata, il destinatario ha diritto al suo rimborso.
Sentenza n. 26687 del 18 dicembre 2009 (udienza del 14 ottobre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Altieri, Rel. Meloncelli
Iva - Prestazioni pubblicitarie - Rese a soggetto domiciliato fuori dell'UE - Luogo della prestazione - Principio di territorialità della sede del destinatario
pubblicato Lunedì 11 Gennaio 2010
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