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Avviso ai litiganti
L'altro alloggio serve a poco?
Bonus "prima casa" sul secondo
Bonus "prima casa" sul secondo
L'agevolazione spetta anche se l'acquirente possiede già un immobile, non idoneo, però, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia
SINTESI: In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza di altra abitazione, si riferisce - anche alla luce della ratio della disciplina - ad una disponibilità non meramente oggettiva bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr Cass. nn. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03).
Sentenza n. 100 dell'8 gennaio 2010 (udienza del 1° gennaio 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Cappabianca
Agevolazione prima casa - Applicazione aliquota ridotta imposta di registro - Condizioni - Disponibilità di altra abitazione - Interpretazione
Sentenza n. 100 dell'8 gennaio 2010 (udienza del 1° gennaio 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Cappabianca
Agevolazione prima casa - Applicazione aliquota ridotta imposta di registro - Condizioni - Disponibilità di altra abitazione - Interpretazione
pubblicato Lunedì 18 Gennaio 2010
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