Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Avviso ai litiganti
Le norme dello Statuto non hanno
rango superiore alla legge ordinaria
rango superiore alla legge ordinaria
L'interpretazione autentica di una disposizione ha efficacia anche per il passato se espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività
SINTESI: La norma di interpretazione autentica introdotta con il DL n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis - in base alla quale, in deroga all'art. 3 dello Statuto, la disposizione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi - ha indubbiamente efficacia retroattiva, essendo stata espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dalla legge n. 212 del 2000. Al riguardo non sussiste violazione dell'art. 1, comma 2 dello Statuto - secondo cui le norme interpretative in materia tributaria possono essere adottate soltanto in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica - sia perchè l'eccezionalità del caso costituisce valutazione riservata alla discrezionalità del legislatore, sia perché la ratio della prescrizione anzidetta risulta sostanzialmente rispettata, là dove il legislatore ha appunto adoperato l'inequivoca espressione "si interpreta". In ogni caso, le norme della legge n. 212 del 2000, sono certamente, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono sì, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie - anche anteriori -, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 8254/2009).
Sentenza n. 37 del 5 gennaio 2010 (udienza del 1° dicembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Virgilio
Proventi illeciti - Norma di interpretazione autentica - Classificazione - Redditi diversi - Efficacia retroattiva - Violazione dello Statuto del contribuente - Non sussiste
Sentenza n. 37 del 5 gennaio 2010 (udienza del 1° dicembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Virgilio
Proventi illeciti - Norma di interpretazione autentica - Classificazione - Redditi diversi - Efficacia retroattiva - Violazione dello Statuto del contribuente - Non sussiste
pubblicato Giovedì 14 Gennaio 2010
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