Avviso ai litiganti
Ok all’accertamento standardizzato.
Negativo sottrarsi al contraddittorio
Legittimo applicare i parametri per la rettifica se il contribuente non fornisce elementi sufficienti a smontare la tesi del Fisco
SINTESI: L’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al DPR n. 600 del 1973, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata. In sede di contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio non è vincolante per il giudice il quale può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. Tuttavia, in tale ipotesi il contribuente rimane vincolato alle conseguenze negative del suo comportamento, poiché l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).

Sentenza n. 14027 del 27 giugno 2011 (udienza del 4 febbraio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Greco
Accertamento induttivo – Parametri e studi di settore – Riparto dell’onere della prova – Rilevanza del contraddittorio
pubblicato Martedì 12 Luglio 2011

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