Avviso ai litiganti
Pagamento imposta di registro, vale la regola della “solidarietà”
Il fisco non può avanzare pretese nei confronti di chi vende, solo se il tributo è liquidato a seguito di istanza di condono presentata dall’acquirente
SINTESI: La cartella per la riscossione dell’imposta di registro può essere notificata sia al venditore che all’acquirente i quali sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta di registro, come espressamente prevede il DPR n. 634 del 1972, art. 55, fermo restando, ovviamente, l'obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell'art. 1475 c.c., ove l'amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest'ultimo pagamento. Pertanto l'amministrazione può rivolgersi indifferentemente a tutte le parti per ottenere il pagamento dell'imposta, senza che il venditore o l'acquirente possano invocare il “beneficium excussionis”. Alla regola predetta fa eccezione concernente il caso della liquidazione del tributo a seguito di istanza di condono presentata dall’acquirente: in tale ipotesi l’amministrazione finanziaria non può richiederne il pagamento anche al venditore, atteso che questa, ai sensi del DPR n. 634 del 1972, art. 55, comma 4, grava unicamente su quest'ultimo, trattandosi di imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti (v. anche Cass. n. 5106 del 1998 e Cass. n. 195 del 1995).
 
Sentenza n. 16743 del 16 luglio 2010 (udienza del 17 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Adamo, Rel. Bognanni
Imposta di registro – Riscossione – Cartella di pagamento
pubblicato Venerdì 30 Luglio 2010

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