Avviso ai litiganti
Personale distaccato presso terzi.
Iva solo sul “valore aggiunto”
Il tributo è dovuto sulla parte di somma, pagata da chi fruisce dei dipendenti, che eccede il rimborso del costo sostenuto da chi li “presta”
SINTESI: Sulla base delle disposizioni previste dall’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, dall’art. 1 e dall’art. 19, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 1972, si perviene alle seguenti conclusioni: 1) il rimborso, da parte del soggetto A, del costo del personale del soggetto B distaccato presso A, è esente dall’IVA, perchè, secondo l’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, dal momento che A rimborsa B, il costo del personale di B distaccato presso A è sostenuto, in definitiva, da A; questo costo è, ai fini dell’IVA, irrilevante: in quanto B, distaccando il suo personale, non effettua, nei limiti del relativo costo, alcuna prestazione ad A, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 633 del 1972, non si applica l’IVA e non esiste, dunque, alcuna imposta che possa essere detratta ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 1, confermato, in negativo, dall’art. 19, comma 2, n. 1, dello stesso decreto; 2) la somma eccedente il rimborso, da parte del soggetto A, del costo del personale del soggetto B distaccato presso A, è sottoposta ad IVA detraibile, perchè il regime dell’esenzione dall’IVA, fissato nella norma appena individuata, riguarda solo il costo del personale, che è sostenuto da B e che A si limita a rimborsare, cosicchè, se A trasferisce a B una somma maggiore, questa non è più esente da IVA in quanto si giustifica solo per la sua corrispondenza all’acquisto di un bene o all’acquisizione di un servizio; la relativa IVA è conseguentemente detraibile.
 
Sentenza n. 19129 del 7 settembre 2010 (udienza del 1° giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione V civ. – Pres. Papa, Rel. Meloncelli
Iva – Operazioni c.d. miste – Distacco di personale ed altre prestazioni di servizi – Applicazione dell’IVA sulla somma eccedente il costo del personale
pubblicato Martedì 14 Settembre 2010

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