Avviso ai litiganti
Prima i tovaglioli poi le bibite.
L’accertamento è apparecchiato
Il dato relativo al consumo di bottiglie d’acqua minerale può essere utilizzato ai fini della ricostruzione del volume di affari di un ristoratore
SINTESI. Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sè solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati (pur dovendosi, del pari, ragionevolmente sottrarre dal totale i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e simili). Le stesse considerazioni valgono anche in caso di accertamenti IVA, per cui, ai fini della ricostruzione del volume di affari, può essere utilizzato anche il dato relativo al consumo di bottiglie di acqua minerale. Peraltro, come si evince anche dall’art. 62 sexies del DL n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, l’A.F. ha la facoltà di procedere ad accertamento induttivo, non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma quando “gli accertamenti, …, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività”.
 
Sentenza n. 17408 del 23 luglio 2010 (ud. del 24 giugno 2010)
della Corte di cassazione, sezione  tributaria – Pres. Lupi, Rel. Marigliano
Accertamento induttivo – Ristoratori – Consumi di acqua minerale – Fatto noto – Presunzioni gravi precise e concordanti
pubblicato Venerdì 6 Agosto 2010

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