Avviso ai litiganti
Prove decisive non accreditate:
la sentenza è viziata nei motivi
Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l’attendibilità di tutti gli elementi in suo possesso, individuando le fonti del proprio convincimento
SINTESI: E’ principio consolidato che nell’ambito del giudizio di cassazione la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Conseguentemente, per potersi considerare il vizio di motivazione su di un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.
 
Sentenza n. 16229 del 9 luglio 2010 (udienza del 26 maggio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Plenteda, Rel. Parmeggiani
Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Operazioni inesistenti – Costi fittizi – Dichiarazioni verbali di terzi - Rilevanza
pubblicato Martedì 20 Luglio 2010

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