Avviso ai litiganti
Sanzioni amministrativo tributarie.
Cumulo a effetto moltiplicativo
Qualora le violazioni riguardino più periodi d’imposta, la “pena” più grave dev'essere aumentata prima dalla metà al triplo e poi da un quarto al doppio
SINTESI: In tema di sanzioni amministrative per illeciti tributari, con riferimento all'istituto del concorso di violazioni e della continuazione, regolato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come successivamente modificato, la diversità delle fattispecie regolate dall'art. 12 cit., commi 1 e 5, e, soprattutto, la dipendente correlazione espressamente posta dal legislatore tra le due disposizioni (come anche tra quella del comma 1 e del comma 3) al fine di determinare la sanzione, escludono che si possa verificare l'assorbimento dell'aumento previsto dal comma 1 in quello del comma 5. Dal complesso normativo si evince, quindi, che in ipotesi di violazioni rilevanti ai fini di più tributi, la sanzione base a cui riferire l'aumento indicato nel comma 1 è quella più grave aumentata nella misura prevista dal comma 3 e che quest'ultima, ove le violazioni riguardino periodi d'imposta diversi, deve essere aumentata per effetto del comma 5 prima dell'ulteriore aumento di cui al comma 1 (Cass. Civ. sezione V n. 21043 dell'8 ottobre 2007).

Sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010 (udienza del 24 settembre 2009)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Cappabianca, Rel. Bisogni
Sanzioni - Concorso e continuazione - Determinazione della sanzione
pubblicato Mercoledì 20 Gennaio 2010

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