Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Avviso ai litiganti
Senza chiarimenti con il Fisco,
accertamento standardizzato ok
accertamento standardizzato ok
L’atto conclusivo del controllo basato su Studi o parametri, nasce solo dopo il contraddittorio. Al contribuente inerte resta la via legale
SINTESI: Va ribadito l'orientamento manifestato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 2009, nella quale si precisa che "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare ... La sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
Sentenza n. 16235 del 9 luglio 2010 (udienza del 4 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Canevari, Rel. Marigliano
Accertamento induttivo - Irpef - Parametri e studi di settore - Lavoratori autonomi - Contraddittorio con l'ufficio - Imputazione dei compensi con il principio di cassa - Irrilevanza
Sentenza n. 16235 del 9 luglio 2010 (udienza del 4 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Canevari, Rel. Marigliano
Accertamento induttivo - Irpef - Parametri e studi di settore - Lavoratori autonomi - Contraddittorio con l'ufficio - Imputazione dei compensi con il principio di cassa - Irrilevanza
pubblicato Giovedì 22 Luglio 2010
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